A completamento del disposto di cui all’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 – che prevede l’istituzione presso l’Anac dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 sono state pubblicate le Linee guida Anac n. 5. Alla luce di tale ultimo intervento, affinché gli esperti possano far parte della commissione devono essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. Le linee guida precisano che è da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, anche qualora non sia ancora stato perfezionato il relativo iter costitutivo ma si sia solo deliberato di dare vita a tali forme aggregative. È comunque d’obbligo segnalare che non è ancora possibile iscriversi all’Albo: l’iscrizione avverrà infatti secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel Regolamento che verrà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle medesime Linee Guida in G.U. Viene peraltro indicato il termine per la cessazione del regime transitorio, individuato in tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, a seguito del quale l’Autorità con propria deliberazione statuirà l’obbligatorietà l’Albo. Da tale momento tutti auspicano che saranno risolte anche quelle problematiche interpretative del co. 4 dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016, difficilmente attuabile alla lettera nei comuni di piccole dimensioni – tant’è che, allineandosi alle acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza espresse dal Consiglio di Stato, anche le linee guida Anac n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, sono arrivate ad ammettere che non si può escludere a priori che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice. Le indicazioni contenute nelle Linee Guida quindi non sono tutte immediatamente applicabili ma lo diventeranno quando l’Albo sarà effettivamente attivo e “popolato” da esperti. L’Albo, che in ossequio al principio di trasparenza sarà pubblicato sul sito dell’Autorità, si compone di due sezioni: una ordinaria e una speciale. La sezione ordinaria contiene l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti ovvero direttamente dalle stesse nel rispetto del principio di rotazione, nel caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie comunitarie o per affidamenti che non presentano particolare complessità. Facoltà, quest’ultima, non applicabile allorquando la commissione sia chiamata ad esprimere valutazioni di tipo discrezionale, nel qual caso è necessario che almeno il presidente venga nominato facendo ricorso alla lista predisposta dall’Autorità. Tra i criteri di scelta del presidente della commissione possono essere previsti quello del settore di competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio. La sezione speciale (prevista dall’art. 77, co. 3), invece, interessa le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali. Spetterà all’Anac disciplinare, con proprio regolamento, le procedure informatiche per garantire la causalità della scelta, le modalità per garantire la professionalità necessaria alla stazione appaltante e la rotazione degli esperti, oltre che le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo. Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, dovranno procedere al sorteggio pubblico, garantendo la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. La stazione appaltante sarà tenuta a pubblicare tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della commissione, sul profilo del committente, la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per i procedimenti di nomina. Quanto agli adempimenti a carico delle Stazioni Appaltanti che sono in vigore fin da subito, le linee guida specificano che le stazioni appaltanti devono fornire nei documenti di gara informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. Per ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione viene limitato il numero dei membri della Commissione (di regola 3 o, nei casi di maggiore complessità, 5). I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e la stazione appaltante è chiamata a dar conto, con adeguata motivazione, della congruenza dei commissari rispetto alle specifiche professionalità richieste. Specifiche prescrizioni sono poi dettate allo scopo di velocizzare le operazioni di selezione della commissione e garantire, al contempo, la trasparenza in ordine ai componenti della stessa. Vengono, dunque, enucleati i criteri per comprovare l’esperienza e la professionalità nonché quelli, c.d. di ordine generale, inerenti ai requisiti di moralità e compatibilità. Inoltre viene richiesto ai commissari di dichiarare l’inesistenza di cause d’incompatibilità o di astensione previste dall’art. 77 del Codice e dalle stesse Linee guida, che deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Al fine di prevenire ogni rischio di interferenza viene ribadito che i componenti delle commissioni, sia esterni che interni, debbano essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Qualora ne ricorrano le condizioni – nel rispetto dell’esigenza di contemperare tempi e costi da un lato e imparzialità dall’altro, potranno essere nominati dei commissari interni. Si specifica che una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti, la nomina di commissari interni potrà essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (art. 77, co. 7 d.lgs. n. 50/2016) e della rotazione delle nomine (art. 77, co. 3 D.lgs. n. 50/2016). Se alla lettera dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 la commissione giudicatrice deve esaminare le buste tecniche ed economiche, le ultime linee guida Anac sembrano andare nella direzione di attribuirle maggiori funzioni prevedendo che la stazione appaltante possa prevedere ulteriori adempimenti, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (rimessa a quest’ultimo dalle linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). Infine segnaliamo che le previsioni contenute nelle linee guida n° 5 non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice dei contratti.