Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 è stata pubblicata la Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

L’articolo 9 del D.L. 66, più di tutti, ha avuto un forte impatto sull’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione: in particolare il comma 4 che ha riscritto, per l’ennesima volta, l’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, impone dei rilevanti vincoli agli acquisti autonomi di beni, servizi e lavori da parte degli Enti non capoluogo di Provincia ed introducendo la figura del Soggetto Aggregatore. La Legge di conversione n° 89/2014 ha ulteriormente ristretto le manovre di azione dei Comuni non capoluogo di Provincia, in particolare per quanto riguarda l’affidamento dei lavori pubblici. La Legge n° 89/2014 ha anche sancito il non rilascio, da parte dell’ANAC, del CIG per le procedure di gara svolte con modalità non conformi ai vincoli imposti dall’art. 9 del D.L. 66/2014. Di seguito il comma 4 dell’art. 9 del D.L. 66/2014 a seguito della conversione:

Il comma 3-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:

“3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”

Gli obblighi introdotti all’art. 33 comma 3-bis del Codice sono stati oggetto di rinvio temporale con un emendamento introdotto dalla legge di conversione del D.L. 90/2014 (vedi in proposito, la news specifica): l’obbligatorietà per i Comuni non capoluogo di Provincia di effettuare i propri acquisti nelle modalità sopra indicate, per beni e servizi entrerà in vigore il primo gennaio 2015 mentre per i lavori si attenderà il primo luglio 2015.

Altre disposizioni di particolare interesse per il mondo della PA contenute nel D.L. 66/2014 convertito dalla legge n° 89/2014 riguardano:

  • La possibilità di riduzione del 5% del valore dei contratti in essere di beni e servizi, compresi quelli per i quali sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, con facoltà di rinegoziare il contenuto degli stessi e, per il fornitore, di recedere dal contratto senza alcuna penale (articolo 8 comma 8);
  • L’obbligatorietà del passaggio alle fatture elettroniche viene anticipato al 31 marzo 2015 (articolo 25);
  • Lo slittamento al primo gennaio 2016 della soppressione della pubblicità sui quotidiani e il meccanismo di addebito agli aggiudicatari della pubblicità in GURI (articolo 26).

Testo del D.L.66/2014 convertito con Legge 89/2014