La procedura ristretta è disciplinata dall’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 (da ora in poi “Codice”).

A caratterizzare questo tipo di procedura è il fatto che si articola in due fasi per cui la stazione appaltante, al termine della prima fase (qualifica), può limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione previsti nel bando da invitare nella seconda fase (negoziata) a presentare un’offerta, purché sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati previsto dal Codice (ex art. 91).

Per questo motivo la gara ristretta si differenzia dalla procedura aperta, alla quale possono invece partecipare e inviare offerta tutti gli operatori che si dichiarano in possesso dei requisiti previsti dal Bando e che consta di una sola fase.

Un punto controverso, che emerge ogniqualvolta una stazione appaltante si accinge a svolgere una procedura ristretta, riguarda la necessità o meno di effettuare, già in fase di qualifica, i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 83 del Codice al fine di individuare i soggetti da invitare a presentare offerta.

Chi sostiene la necessità di effettuare i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 83 del Codice già in fase di qualifica, richiama a sostegno della propria tesi due disposizioni del D. Lgs. 50/2016, come modificate dal Correttivo.

Da una parte l’art. 85 comma 5 prevede infatti che la stazione appaltante possa chiedere << agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura >>.

Dall’altra parte, l’art. 91 (rubricato “Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare”), dopo aver previsto che le stazioni appaltanti debbano invitare un numero di candidati pari almeno al numero minimo, stabilisce che << se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all’articolo 83 è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste.
La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste >>.
Secondo questa impostazione, dalla lettera dell’art. 91 si deduce che il controllo sul possesso dei requisiti ex art. 83 sia da effettuare già in fase di qualifica.

Sull’argomento si rilevano però degli orientamenti di senso opposto, che si basano sull’argomentazione per cui non esistono norme chiare che impongano l’obbligo di verificare le dichiarazioni rese durante la fase di qualifica nelle gare ristrette prima di procedere agli inviti, per cui un’interpretazione diversa potrebbe contrastare con i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
A rafforzare questa tesi potremmo richiamare il fatto che, prima del Correttivo, il comma 3 dell’art. 58 disponeva che le piattaforme telematiche prevedessero la possibilità di effettuare il sorteggio per la verifica dei requisiti: << Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara (comma abrogato dall’art. 37 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 56 del 2017) >>.
L’abrogazione di questa disposizione a opera del Correttivo sembra quindi aver così espunto ogni riferimento ai controlli sulla busta amministrativa.

Dalle argomentazioni sopra riportate risulta evidente come non ci sia uniformità di orientamento, ma nasce spontanea una domanda: come fa la stazione appaltante a capire quali sono i candidati in possesso delle capacità richieste se non effettuando i controlli già in fase di qualifica?

Ragion per cui, a nostro parere, i controlli per accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati (e non solo la mera valutazione della correttezza formale delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) vanno effettivamente svolti prima di procedere agli inviti alla fase negoziata della procedura ristretta.

E i nostri lettori, che cosa ne pensano?