L’art. 95 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni tratta i criteri di aggiudicazione, oggi disciplinati all’interno di un’unica disposizione. I criteri, almeno di nome, restano simili al vecchio impianto normativo, infatti si distinguono in: offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo. Il legislatore ha però cambiato radicalmente l’ambito di applicazione degli stessi.

Mentre nel D.lgs. 163/2006 i due criteri erano sostanzialmente equiparati (tranne qualche eccezione, vedasi ad esempio l’affidamento dei servizi di pulizia), per cui era onere della Stazione Appaltante individuare discrezionalmente per ciascun appalto quale criterio utilizzare, oggi la regola diventa l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa mentre il criterio del minor prezzo risulta residuale e limitato a quanto esplicitamente previsto dal Codice.

Il co. 2 dell’articolo 95 specifica infatti che le Amministrazioni procedono ad aggiudicare le procedure di gara sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che nel nuovo codice si suddivide in ulteriori sub-criteri:

–          miglior rapporto qualità/prezzo

–          sulla base dell’elemento del prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita a cui è dedicato l’intero articolo 96.

Come ulteriore e ancor più stringente clausola di salvaguardia per alcune tipologie di appalti, il co. 3 prevede un’elencazione di casistiche per le quali è obbligatorio utilizzare il criterio dell’OEV basata sul rapporto qualità/prezzo, ove l’offerta tecnica è valutata dalla commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 77 del D.lgs. 50/2016.

Le procedure in cui è possibile – e non doveroso – addivenire all’aggiudicazione applicando il minor prezzo sono invece solo quelle indicate al co. 4 e, la scelta di tale criterio ne comporta un’adeguata motivazione da parte della Stazione appaltante nell’atto di indizione della procedura.

Il criterio disciplinato all’articolo 96 è una new entry nel nostro ordinamento e si ricollega al concetto del ciclo di vita di un prodotto/servizio/lavoro per cui la Stazione Appaltante tiene conto di tutti i costi ad esso collegati (dalla produzione fino alle operazioni di smaltimento da adottare, senza tralasciare i costi collegati alle esternalità ambientali negative derivanti dallo stesso) e non solo quelli relativi al suo acquisto, al fine di individuare l’offerta migliore. Il criterio è quindi strettamente collegato con il concetto di sostenibilità ambientale che, di pari passo con l’utilizzo obbligatorio delle disposizioni relative ai Criteri Minimi Ambientali, ha un peso sempre maggiore anche nelle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni.

Il costo del ciclo di vita è ricondotto nell’alveo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A differenza del parametro prezzo/qualità, gli appalti aggiudicati sulla base di questo criterio presentano però solo elementi quantitativi per la valutazione dei costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice quali quelli relativi all’acquisizione, utilizzo, consumo energia, manutenzione, fine vita oltre che dei costi imputati alle esternalità ambientali.

Interessante la disposizione del comma 7, per cui l’elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso nel caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui i concorrenti saranno valutati solo in base a criteri qualitativi. Questa metodologia è da usare con “parsimonia” limitandosi il più possibile ai casi in cui il costo fisso deriva da norme e disposizioni di legge per cui è oggettivamente non possibile richiedere offerte economiche in ribasso.

Al fine di facilitare sia le Stazioni Appaltanti che gli operatori economici, nell’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono intervenute le linee guida ANAC, ancora da sottoporre ai pareri obbligatori degli organi competenti: queste offrono considerazioni di carattere generale in merito ai criteri di valutazione ma anche circa la determinazione dei punteggi economici e degli elementi quantitativi, dato che sul nuovo codice non vi sono riferimenti espressi al metodo di calcolo. Le formule utilizzabili, segnalate sulle linee guida, risultano essere la proporzionalità inversa e l’andamento bilineare già indicate nel Regolamento 207/2010.

Elemento estremamente interessante da sottolineare circa le linee guida ANAC è l’esplicitazione della possibilità da parte delle Stazioni Appaltanti di accettare offerte economiche aventi un ribasso percentuale pari a zero, alle quali saranno attribuiti zero punti.