Il sistema AVCPass, istituito dalla soppressa AVCP con determinazione n° 111 del 2012, dopo svariati rinvii è entrato in vigore in regime di obbligatorietà a partire dal 1° luglio 2014. Ciò significa che per le procedure avviate a far data dal 1° luglio dell’anno scorso le Stazioni Appaltanti devono verificare i requisiti dichiarati dai concorrenti per la partecipazione alle stesse esclusivamente attraverso il sistema AVCPass.

Il ricorso a questo sistema per l’esecuzione delle verifiche sui requisiti di partecipazione si applica a tutte le procedure di gara, tranne che per le tipologie di appalti elencati all’art. 9 della stessa deliberazione n° 111/2012 e di seguito riportati:

a)      Appalti di importo a base d’asta inferiore a € 40.000,00.

b)      Appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico.

c)       Appalti relativi ai settori speciali.

La deroga di cui alle precedenti lettere “b” e “c” ha un carattere temporale, in quanto il comma 1-bis dello stesso articolo prevede che sarà in vigore fino a successiva deliberazione dell’Autorità:

“1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità”.

Il testo parla di una successiva “deliberazione” e non di una semplice comunicazione. Per questa ragione, il Comunicato del Presidente ANAC del 22 ottobre 2014 avente ad oggetto “Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass” non può essere ritenuto sufficiente a porre fine alla deroga temporale anzi detta e quindi ad estendere il ricorso obbligatorio all’AVCPass anche per le procedure inizialmente escluse. Il comunicato, inoltre, non fa altro che ribadire il contenuto della Deliberazione n° 111/2012 all’indomani dell’entrata in regime di obbligatorietà del sistema ma nulla dice sulla decadenza della deroga di cui all’art. 9 della Deliberazione stessa.

A parere della scrivente quindi è tutt’ora in vigore l’art. 9 della Deliberazione n° 111/2012 e le procedure ivi previste sono ancora escluse dall’utilizzo obbligatorio del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara. La Stazione Appaltante per queste fattispecie potrà quindi procedere all’effettuazione dei controlli come d’abitudine, consultando direttamente gli Enti Pubblici detentori dei dati necessari per l’effettuazione della comprova di quanto dichiarato.