Il D.lgs. 50/2016 ha apportato numerose novità anche in materia di anomalia dell’offerta.

Come nel passato Codice, gli operatori economici sono ancora chiamati a rendere delle spiegazioni sui costi o sui prezzi proposti nelle offerte presentate in sede di gara quando queste si presentino anormalmente basse a seguito del calcolo della soglia di anomalia da parte della Stazione Appaltante. L’art. 97 del nuovo codice degli appalti e delle concessioni stabilisce che gli offerenti sono invitati a fornire le giustificazioni adeguate a sostenere il basso livello di costi o prezzi proposti nella propria offerta se queste appaiono anormalmente basse.

Le novità sono rilevanti e riguardano in particolare:

–          Gare il cui criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso: non c’è più un’unica formula per calcolare la soglia di anomalia ma ben cinque. In questi casi la congruità delle offerte viene valutata qualora queste superino o siano pari alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti all’art. 97 co. 2 lett. a) – e) che la Stazione Appaltante individuerà tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica di gara. Le Stazioni Appaltanti, quindi, non dovranno specificare negli atti di gara quale sarà la metodologia individuata per il calcolo della soglia di anomalia ma semplicemente rimandare alle modalità previste dall’articolo 97 c. 2, così da non rendere predeterminabili ai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia ed evitare possibili “cartelli” e collusioni da parte dei concorrenti.

–          Fasi del procedimento di verifica dell’anomalia: mentre nel vecchio Codice erano previste più fasi successive, il D.lgs. 50/2016 prevede esclusivamente una fase nella quale la Stazione Appaltante chiede per iscritto al concorrente le giustificazioni, concedendo almeno 15 giorni per rispondere, al termine della quale la S.A. dovrà pronunciarsi in merito all’esclusione o meno del concorrente.

–          Numero minimo per procedere alla verifica dell’anomalia: nel passato codice, non era obbligatorio procedere alla verifica nelle gare al prezzo più basso quando erano state ammesse meno di cinque offerte. L’art. 97 non prevede più questa previsione per cui, in tutte le procedure sia al prezzo più basso che all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di procedere al calcolo della soglia di anomalia e della relativa verifica scatta indipendentemente dal numero di offerte pervenute e anche in presenza di una sola offerta ammessa.

Le spiegazioni apportate dagli operatori economici potranno riferirsi all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti/servizi o del metodo di costruzione, alle condizioni particolarmente agevolate di cui può godere l’offerente, all’originalità dei lavori, forniture, servizi.

Gli altri elementi che caratterizzano la verifica dell’anomalia dell’offerta sono rimasti inalterati: la modalità di valutazione sulla congruità delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la non ammissione di giustificazioni se riferite a trattamenti salariali minimi o agli oneri della sicurezza; la facoltà di ricorrere all’esclusione automatica di offerte anomale possibile soltanto per procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria espletate con il criterio del prezzo più basso, da applicarsi esclusivamente se la Stazione appaltante l’ha previsto negli atti di gara e solo nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno pari a dieci.