La legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n° 208/2015), approvata definitivamente il 22 dicembre e pubblicata sulla GURI n.302 del 30-12-201, contiene alcune significative previsioni riguardanti il settore degli acquisti della pubblica amministrazione.

Tra le tante, segnaliamo in particolare le seguenti disposizioni:

– Articolo 1 comma 499 della Legge di Stabilità: modificato l’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. introducendo anche a capo degli enti locali, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 267/2000, un obbligo di approvvigionamento tramite Consip o altro Soggetto Aggregatore per le categorie di beni e di servizi al di sopra di determinate le soglie che saranno fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

– Articolo 1 comma 501 della Legge di Stabilità: introdotta la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell’art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006. Viene quindi eliminato il limite minimo dei 10.000 abitanti per poter procedere autonomamente ad acquisti sotto 40.000,00 euro, fornendo una soluzione a breve termine per quanto riguarda in particolare gli affidamenti di lavori di piccola entità, pur nella consapevolezza che la soluzione per gli enti, per garantire la continuità della propria attività e per favorire risparmi di spesa e una maggiore efficienza, è quella di individuare forme di aggregazione.

– Articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità: vengono modificati l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012. L’obbligo per le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012. Questa misura, introdotta per semplificare la gestione di spese di tipo “economale” degli enti, potrebbe però dare il via a misure di frammentazione fittizia della spesa per evitare il ricorso a strumenti telematici di acquisto, ancora spesso considerati come una complicazione dell’attività di acquisto della pubblica amministrazione.

– Articolo 1 comma 5 della Legge di Stabilità: viene esteso l’ambito di applicazione degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Cosnip, prevedendo che essi possano riguardare anche attività di manutenzione.

– Articolo 1 comma 505 della Legge di Stabilità: introdotto l’obbligo di programmazione per acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a un milione di euro, tramite approvazione da parte delle SA, entro il mese di ottobre di ogni anno, dell’elenco biennale degli acquisti e dei suoi agiornamenti annuali, da trasmettere per la pubblicazione anche all’Osservatorio dei Contratti Pubblici e all’ANAC. La violazione di queste previzioni previsioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non potranno ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. L’articolo 271 del D.P.R. 207/2010 continuerà ad essere valido limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

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