E’ datato 19 febbraio il contributo di ITACA (ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE) circa l’applicazione del novellato art. 33 c. 3-bis D.Lgs. 163/2006. Il documento intitolato Elementi guida per l’attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda pubblica di cui al decreto legge n. 66 del 2014 mira a fornire indicazioni agli enti interessati dalla norma circa le modalità di effettuazione degli acquisti di beni e servizi e l’affidamento di lavori pubblici.

Come è ormai noto, le limitazioni agli acquisti introdotte dal D.L. 66/2014 riguardano in preminenza i comuni non capoluogo di provincia, ma anche le altre Stazioni Appaltanti devono procedere ad effettuare le proprie procedure nel rispetto di vincoli, alcuni di “vecchia data” altri più recenti e cioé:

– rispetto dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488: convenzioni-quadro affidate dalle centrali di committenza;

– per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rispetto delle indicazioni contenute all’art. 1 c. 450 della L. 296/2006;

– acquisti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, da effettuarsi nelle modalità previste all’articolo 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012;

– rispetto dei prezzi di riferimento ANAC, secondo quanto previsto all’articolo 9 c.7) del D.L. 66/20142.

Le disposizioni sopra indicate devono essere rispettate anche dai comuni non capoluogo di provincia, coordinate con il nuovo comma 3-bis dell’art. 33 D.Lgs. 163/2006.

Sono inoltre poste ulteriori limitazioni per le Regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale per l’acquisto delle categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, per le quali non sarà più consentita l’indizione di autonome procedure.

Per quanto riguarda i comuni non capoluogo di provincia, dei cui vincoli agli acquisti ed affidamenti abbiamo già trattato in articoli precedenti, il documento di ITACA ripercorre le modalità consentite anche attraverso una chiara tabella riepilogativa. Le limitazioni per questa tipologia di enti sono al momento “rimandati” al 1° settembre, sia per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi che l’affidamento di lavori, come disposto dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014 così come modificato dall’art. 8 c.3-ter) D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, che riportiamo di seguito:

Comma 1. Le disposizioni di cui al comma 3- bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , modificato da ultimo dall’articolo 23- bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.

Dato il comma precedente, non concordiamo con la lettura di ITACA per la quale solo le acquisizioni di beni e servizi sono interessate dalla proroga al 1° settembre, mentre per i lavori sarà ancora valido il termine del 1° luglio.

Il documento di ITACA elenca, infine, i soggetti aggregatori già costituiti. Per la Toscana, ricordiamo che il soggetto aggregatore è stato individuato nella Regione stessa con Delibera di Giunta n° 1232 del 22 dicembre 2014.

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