Il tema della programmazione di forniture e servizi viene profondamente rinnovato con il nuovo D.lgs. 50/2016.

In passato, l’art. 271 del DPR. 207/2010, lasciava infatti la facoltà alle Amministrazioni di predisporre o meno un programma degli acquisti di forniture e servizi che, difatti, per la normativa a livello nazionale, era del tutto opzionale. L’art. 21 del nuovo Codice degli Appalti introduce invece l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi con i relativi aggiornamenti annuali da approvare nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

Nel programma dovranno quindi essere elencati gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro che, ai sensi dell’art. 36, è anche la soglia al di sotto della quale è possibile effettuare un affidamento diretto. Anche i bisogni della Stazione Appaltante che possono essere soddisfatti con capitali privati dovranno essere indicati espressamente all’interno del programma biennale.

Per gli acquisti di forniture e servizi che superano 1 milione di euro, l’Amministrazione è soggetta a un nuovo, ulteriore onere che il nuovo Codice “eredita” dalla Legge di Stabilità per l’anno in corso (vedasi art. 1 c. 505 Legge n° 208/2015): la comunicazione, entro il mese di ottobre, dell’elenco di tali acquisizioni al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li deve utilizzare ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, le Amministrazioni devono inoltre tener conto di quanto previsto dall’art. 1 c. 513 della Legge n° 208/2015 (Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha il compito di predisporre).

Sia il programma che i relativi aggiornamenti annuali, al fine di soddisfare tutti i principi in materia di trasparenza, devono essere pubblicati:

– sul profilo del committente;

– sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

– sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici.

La regolamentazione delle modalità con cui procedere alla programmazione degli acquisti, non solo di forniture e servizi ma anche di lavori, così come è regolata all’articolo 21 risulta quindi essere estremamente ridotta rispetto al vecchio impianto normativo: ci sono lacune, a titolo esemplificativo, sia sul contenuto dei programmi, che come gli acquisti debbano esservi inseriti.

Per definire i vari dettagli del programma nonché le modalità con cui provvedere agli aggiornamenti annuali si dovrà infatti attendere, anche in questo caso, un decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi previo parere del CIPE e sentita la Conferenza unificata. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il Codice rimanda alla disposizione transitoria dell’art. 216 co. 3 in cui si precisa che, in attesa del decreto, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci.