Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2017, n. 20), trovano definizione – in attuazione dell’art. 73 co. 4, gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità degli atti. Le nuove regole sono in vigore, con efficacia retroattiva, dal primo gennaio 2017, superando così il regime transitorio previsto dal Decreto Milleproroghe 2017, il quale aveva provveduto a protrarre l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani fino all’entrata in vigore dell’atteso decreto in esame.


Con tre mesi di ritardo (in ottemperanza a quanto previsto dal co. 4 dell’art. 73 tale decreto avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 19 ottobre 2016), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato tale ulteriore provvedimento attuativo al Nuovo Codice degli Appalti, confermando la previsione del D.lgs. n. 50/2016 circa l’obbligo per le stazioni appaltanti e per le centrali di committenza di pubblicare gli avvisi e i bandi di gara sulla piattaforma online dell’Anac. La pubblicazione su tale piattaforma deve essere effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorità e deve riportare la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini di presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi devono inoltre essere pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma dell’Autorità, sul sito internet della stazione appaltante, con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma. Ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016, gli avvisi ed i bandi sono altresì pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il D.M. ha cura di precisare che, fino alla data in cui diverrà operativa la piattaforma Anac, i bandi devono essere pubblicati con i medesimi termini in Gazzetta Ufficiale nella serie speciale relativa ai contratti, ad esclusione degli avvisi e dei bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a Euro 500.000, la cui pubblicazione deve essere effettuata nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Inoltre, fino alla data di entrata in funzione di tale piattaforma, i bandi e gli avvisi devono essere pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
In base all’art. 2 co. 5 del decreto in questione, sarà compito dell’Anac definire, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le modalità operative, le soglie d’importo e i tempi per il funzionamento della piattaforma online in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.
Il decreto ministeriale, “al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione dei bandi di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese”, conferma l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e degli estratti dei bandi sui quotidiani dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del D.lgs. n. 50/2016 e, per gli appalti di lavori di importo superiore a Euro 500.000 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale.
Tale obbligo di pubblicazione varia in base all’importo dell’appalto: per gli avvisi ed i bandi di appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra Euro 500.000 e la soglia di cui all’art. 35, co. 1, lett. a), vige l’obbligo di pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, vige l’obbligo di pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo in cui i contratti trovano esecuzione.
L’art. 5 co. 3 del presente provvedimento dispone che, con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sentite l’Anac e la Conferenza unificata, sono definite le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a Euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, co. 1, lettere b), c) e d) e co. 2 lettere b) e c). Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 36, co. 9.
La pubblicazione degli avvisi post-informazione di cui agli artt. 98 e 129, relativi agli appalti aggiudicati, segue le stesse regole della pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
Ai sensi dell’art. 5 co. 2, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per tale motivo sarebbe opportuno che questi costi fossero indicati preventivamente sul bando di gara, così da permettere all’operatore economico di valutarli ai fini della presentazione dell’offerta.