La legge di bilancio attualmente in discussione prevede una modifica all’art. 37 comma 5 del Codice Appalti, con la quale si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio, in attesa della qualificazione ex art. 38 del Codice per le stazioni appaltanti, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo devono ricorrere alla stazione unica costituita presso Province e Città.

Nello specifico i Comuni non capoluogo dovranno gestire le gare di appalto di lavori d’importo superiore a un milione e manutenzioni ordinarie di importo superiore al milione, tramite le stazioni uniche appaltanti presso Province e Città metropolitane.

Per gli appalti di servizi e di forniture di valore superiore alle soglie comunitarie invece, i Comuni non capoluogo potranno continuare ad avvalersi delle centrali uniche di committenza già costituite in forma associata.

Sarà importante prestare attenzione su come effettivamente questa norma sarà riportata nella Legge di Bilancio una volta approvata definitivamente e, nel concreto, su come verranno ripartiti i compiti tra il Responsabile Unico del procedimento che dovrà seguire nel comune di riferimento la programmazione, la progettazione e l’esecuzione e il responsabile del procedimento di gara individuato dalla stazione unica appaltante.