Con Determinazione n° 5 dell’8 aprile 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito nuove indicazioni sull’istituto del concordato preventivo con continuità aziendale nell’ambito della partecipazione agli appalti pubblici, soffermandosi in particolare, come espresso nell’oggetto della determinazione stessa, sugli Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici. Il nuovo atto ha modificato la precedente determinazione dell’Autorità in materia  n. 3/2014.

E’ ormai pacifico che possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica e contrattare con la PA sia le imprese che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ma che non abbiano ancora ottenuto il decreto di ammissione, che le imprese già ammesse al concordato in questione. E’ parimenti assodato che il semplice concordato preventivo ordinario costituisce una causa ostativa alla partecipazione ad una gara d’appalto e alla contrattazione con la PA da parte di un operatore economico.

Il nodo problematico sul quale si è invece concentrata l’ANAC è quello del cosiddetto concordato preventivo “in bianco” ex art. 161, comma 6, della legge fallimentare R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii., in base al quale un operatore economico può depositare il ricorso contenente la domanda  di concordato unitamente ai bilanci relativi agli  ultimi  tre  esercizi riservandosi  di  presentare  la restante documentazione (la  proposta,  il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e  terzo  del medesimo articolo art. 161) entro  un termine fissato dal  giudice. Nella precedente determinazione n. 3/2014, l’ANAC aveva concluso che la suddetta fattispecie non era  equiparabile alla situazione della continuità aziendale e quindi non era idonea a garantire la partecipazione del soggetto ad una procedura di gara e nemmeno il mantenimento dell’attestazione di qualificazione SOA.

Le conclusioni alle quali giunge l’ANAC nella nuova determinazione sono invece diametralmente opposte, al sussistere di determinati elementi, e giustificate con l’opportunità di garantire la partecipazione degli operatori economici in crisi agli appalti pubblici.

Testo della Determinazione ANAC n° 5 dell’8 aprile 2015