Le Linee guida ANAC n. 4 così come aggiornate con Delibera del 1° marzo 2018 introducono, tra le altre cose, anche una regolamentazione specifica per la verifica dei requisiti di ordine generale negli affidamenti diretti di minore importo.

In particolare, individuano un regime semplificato per quelli di valore inferiore ai 5.000 euro e uno comprensivo di alcune verifiche ulteriori nella fascia tra i 5.000 e i 20.000 euro.

Questa scelta dell’ANAC era stata promossa dal Consiglio di Stato il quale, con il parere n. 361 del 12 febbraio 2018 (rilasciato sull’aggiornamento delle suddette Linee Guida), aveva dichiarato di apprezzare il fatto che si puntasse sulle autodichiarazioni per gli incarichi sotto i 20mila euro.

L’Alto Consesso della giustizia amministrativa aveva inoltre fornito ad ANAC tre indicazioni da seguire nella previsione della autodichiarazione dei requisiti e dei controlli da effettuare su questi.

Nello specifico si chiedeva:

–          All’ANAC di prevedere che l’autodichiarazione dei requisiti fosse effettuata tramite DGUE;

–          alle stazioni appaltanti di dotarsi di un regolamento ad hoc in cui prevedere lo svolgimento di controlli a campione sui micro-affidamenti (il Consiglio di Stato eccepiva che dovesse essere onere del RUP valutare, caso per caso, se «effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune», come era scritto nella prima stesura delle linee guida n. 4).

–          alle stazioni appaltanti di inserire delle apposite previsioni contrattuali al fine di definire le modalità per risolvere il contratto nel caso in cui i controlli sui requisiti dichiarati dalle imprese evidenziassero delle falle.

Analizziamo ora nel dettaglio come l’Autorità ha recepito le indicazioni del Consiglio di Stato nella versione definitiva delle Linee Guida n. 4 entrate in vigore lo scorso 7 aprile.

Per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro, le Linee Guida prevedono la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico (ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Una previsione analoga riguarda gli affidamenti diretti di importo compreso tra i 5.000 euro ed i 20.000 euro.

Ciò che differenzia queste due categorie di affidamenti (distinte da importi diversi) è il regime dei controlli che la Stazione Appaltante stessa è tenuta ad effettuare prima di perfezionare il rapporto contrattuale con l’operatore economico individuato.

L’Autorità prevede che per gli affidamenti con importo fino a 5.000 euro la Stazione Appaltante procede sempre e comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Per quanto riguarda invece gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 euro e i 20.000 euro, la Stazione Appaltante deve procedere, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, oltre alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012), anche a controllare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

A parte la diversa “gradazione” dei controlli da effettuare, le aggiornate Linee Guida n. 4 dispongono che tutti gli affidamenti diretti con importi fino a 20.000 euro, affidati almeno parzialmente solo sulla base delle autodichiarazioni rilasciate dall’operatore economico individuato, debbano contenere espressamente delle specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: << la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto >>.

Sempre in base alle Linee Guida n° 4, le Stazioni Appaltanti dovranno infatti effettuare, a cadenza periodica, idonei controlli a campione (ai sensi dell’articolo 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000) sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dei suddetti affidamenti diretti.

Siamo di fronte quindi a una delle più rilevante novità introdotte dall’Autorità, in quanto, per poter procedere agli affidamenti diretti nelle modalità sopra indicate, le Stazioni Appaltanti dovranno dotarsi di un apposito regolamento (o di un altro atto equivalente), che indichi la quantità minima di controlli a campione da svolgere in ciascun anno solare sugli affidamenti diretti operati e le modalità di assoggettamento al controllo degli affidatari e di effettuazione dello stesso.

E per quanto riguarda gli affidamenti di importo superiore a 20.000 euro?

In questi casi il controllo deve essere fatto su tutti i requisiti prima di procedere alla stipula del contratto: su quelli generali ex art. 80 del Codice, su quelli speciali se previsti e sulle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

La rimodulazione dei controlli da effettuare in caso di affidamenti diretti è quindi stata parziale, non garantendo (forse) una reale semplificazione nell’operatività delle Stazioni Appaltanti che si scontrano con le difficoltà, in alcuni casi oggettive, di effettuare in tempi rapidi tutti i controlli previsti per verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, non essendo ancora operativa la nuova Banda Dati degli Operatori Economici che, almeno sulla carta, permetterà di fare controlli in modo tempestivo ed efficiente.