Con un Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ha fornito alcune indicazioni alle stazioni appaltanti riguardo l’applicabilità dell’art. 40 comma 2 del Codice agli affidamenti di importo inferiore a 1.000 Euro, dato che in tal senso sono giunte diverse richieste di chiarimento.

Nello specifico è stato chiesto se sia consentito, per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 €, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ad avviso dell’ANAC per gli acquisti infra 1.000 € rimane possibile procedere senza l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (piattaforma telematiche) in forza dell’art. 1 comma 450 ora citato, ancora in vigore[1].

Possiamo rilevare che la norma richiamata riguarda solamente gli affidamenti di forniture e servizi, e non quelli di lavori, perciò questi ultimi devono in ogni caso essere affidati attraverso lo strumento telematico.

 

[1] Art. 1 comma 450 della Legge 296/2006: << Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento >>.