L’Anac ha recentemente posto in consultazione un documento per adeguare le Linee Guida n. 4 riguardanti gli affidamenti sottosoglia (il termine ultimo per le osservazioni era stato fissato il 21 febbraio).

All’interno di questo documento, tra le altre cose, l’Autorità delinea le modalità di applicazione della deroga introdotta dall’art. 1 comma 912 della Legge 145/2018.

La disposizione citata prevede che, per un periodo transitorio che andrà fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36 comma 2 del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici (invece che mediante procedura negoziata con 10 invitati) e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro (invece che mediante procedura negoziata con 15 invitati).

L’Anac prova inoltre a chiarire il significato da attribuire alla locazione “affidamento diretto previa consultazione di tre operatori”, visto che in tale espressione sono utilizzati termini che richiamano due procedure diverse: l’affidamento diretto e la procedura negoziata.

Per fare ciò l’Autorità richiama la novella introdotta con il decreto correttivo al comma 2, lettera a) dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016, che ha inserito la specificazione << anche senza previa consultazione di due o più operatori economici >>, dove la disposizione parla della possibilità di ricorrere all’affidamento diretto nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. In questa ipotesi, appare chiaro che il riferimento sia all’affidamento diretto e che l’utilizzo del termine “consultazione” debba essere inteso come effettuato in senso a-tecnico con riferimento alla possibilità di procedere all’affidamento diretto anche senza richiedere due o più preventivi.

Dall’altro lato fa altresì presente che laddove il legislatore ha voluto fare riferimento alla procedura negoziata, l’ha denominata “procedura negoziata previa consultazione di almeno X operatori”.

Sulla base di queste argomentazioni l’Anac ritiene che << la procedura introdotta in via transitoria dalla disposizione in esame possa essere interpretata nel senso che, per gli affidamenti tra € 40.000 ed € 150.000, per l’anno 2019, è possibile ricorrere all’affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi >>.

Ad avviso dell’Autorità occorrerebbe fornire indicazioni in ordine alle modalità di acquisizione dei preventivi, suggerendo alle stazioni appaltanti di adottare modalità idonee sulla base della tipologia e dell’importo dell’affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e del principio di rotazione (ad esempio ricorrendo alla costituzione di elenchi di operatori economici da cui selezionare gli operatori a cui richiedere la presentazione del preventivo, oppure a indagini di mercato).

Un altro dei punti che viene messo in discussione è quello che riguarda la soglia di rilevanza individuata per il ricorso alla rotazione: il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4 stabilisce che negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 € è possibile derogare all’applicazione del principio di rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Era stata individuata questa soglia in relazione alla soglia prevista dalla normativa per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici.

L’art. 1 comma 130 della Legge 145/2018 ha modificato l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, innalzando la soglia suddetta a 5.000 €.

Anac chiede pertanto di valutare l’opportunità di portare a 5.000 € anche la soglia introdotta per l’obbligo di rotazione dalle Linee Guida n. 4, dato l’impatto che avrebbe su un numero elevato di affidamenti.

Infine, l’Autorità, dopo aver segnalato di aver riscontrato numerose applicazioni distorte della normativa sugli appalti sotto-soglia, propone di integrare le Linee Guida n. 4, ribadendo il divieto di prevedere, nell’ambito di avvisi di manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori da invitare alle procedure negoziate:

– la richiesta di requisiti aggiuntivi ulteriori rispetto all’attestazione SOA;

– l’adozione del criterio cronologico basato sull’ordine di arrivo delle domande di partecipazione, per la selezione degli operatori da invitare;

– l’adozione del criterio della prossimità della sede legale rispetto al luogo di esecuzione della prestazione, per la selezione degli operatori da invitare.