L’Autorità Nazionale Anti Corruzione, il 26 novembre, ha pubblicato sul proprio sito alcuni chiarimenti relativi ai Bando-tipo n. 1 “Servizi e forniture in generale” ed al Bando-tipo n. 2 “Servizi di pulizia”, al fine di adeguare questi ultimi a due recenti innovazioni normative.

Con il primo chiarimento – valido sia per il Bando-tipo n. 1 che per il Bando-tipo n. 2 – l’ANAC ha segnalato che è stato abrogato l’art. 37 della Legge n. 122/2010, che prevedeva, quale requisito per partecipare alla gara per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, il possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure della domanda di autorizzazione (ex D.M. 14 dicembre 2010).

In conseguenza di ciò, ANAC ha altresì provveduto a rimuovere dai Bandi-tipo 1 e 2 (paragrafo 6 inerente ai requisiti generali) le clausole relative alla black list, perché recanti una clausola di esclusione non più prevista da una disposizione di legge vigente.

Ne deriva, da un lato, che le Amministrazioni non dovranno più inserire nei bandi di gara la richiesta dell’autorizzazione per gli operatori aventi sede nei paesi inseriti nelle black list, e dall’altro, che eventuali clausole del genere presenti nei bandi di gara sono da considerare come non apposte.

Con il secondo chiarimento – anch’esso valido sia per il Bando-tipo n. 1 che per il Bando-tipo n. 2 – l’Autorità ha segnalato che sono stati abrogati (con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31, contenente il regolamento sugli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui agli artt. 103 e 104 del Codice dei Contratti pubblici) gli schemi di polizza tipo contenuti nel D.M. 123/2004.

Ne deriva che i richiami dei bandi tipo n. 1 e 2 al D.M. n. 123/2004 devono essere sostituiti con il rinvio al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.