Il Comunicato del Presidente ANAC del 1° luglio 2015 avente ad ogetto Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell’offerta previste dall’art. 75 e le garanzie definitive di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni, sottolinea una criticità spesso rilevata dagli addetti ai lavori durante le procedure di gara e cioè la presentazione da parte degli operatori economici di fidejussioni, sia costituenti la garanzia provvisoria che quella definitiva, irregolari in quanto rilasciate da intermediari non autorizzati.

Può infatti definirsi “intermediario finanziario autorizzato”  a rilasciare le fidejussioni di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 solo chi è iscritto nell’albo degli intermediari previsto all’articolo 106 del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 58/1998.

Nelle more della costituzione del suddetto Albo unico degli intermediari, fino al 12 maggio 2016 continuerà ad applicarsi il regime antecedente secondo cui gli intermediari finanziari autorizzati a rilasciare le garanzie previste dal D.Lgs. 163/2006 sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del Testo Unico Bancario.

Per agevolare il lavoro delle Stazioni Appaltanti, la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito due elnchi distinti, il primo contenente i riferimenti degli intermediari autorizzati consultabile al seguente indirizzo: https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#.

Il secondo elenco riguarda invece i soggetti che non sono autorizzati al rilascio delle fidejussioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

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