Con la sentenza n. 6926/2019 il Tar Lazio ha annullato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 con il quale erano stati determinati i compensi dei membri delle commissioni giudicatrici e che già era stato sospeso con le ordinanze cautelari del 2 agosto 2018[1].

Il TAR riconosce in tal modo le ragioni dei Comuni, che avevano sollevato il problema della mancanza di figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari (in particolare nei comuni di piccole dimensioni) e la conseguente difficoltà nel garantire a figure esterne compensi non in linea con i propri bilanci.

Il giudice amministrativo basa la sua decisione in particolare sul fatto che il D.M. non rispetti i limiti definiti dall’art. 77 comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto quest’ultimo prevede l’onere di fissare il compenso massimo per i commissari, ma non il minimo.

Inoltre, dato che la finalità della norma è quella del contenimento della spesa, risulta difficilmente giustificabile la fissazione di un compenso minimo.

Infine, conclude segnalando l’illogicità del quantum del compenso che deve essere comunque riconosciuto ai commissari (da 3.000 a 8.000 euro) qualunque sia la complessità e il valore della procedura.

[1] TAR Roma, 02.08.2018 n. 4710; TAR Roma, 02.08.2018 n. 4713.