Nel panorama applicativo che accompagna l’implementazione del PNRR, riteniamo interessante focalizzare l’attenzione sull’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (in seguito PFTE).

La possibilità di ricorrere all’appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità è ammessa ai sensi dell’art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all’art 59 co.1 del Codice[1]  ed è prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all’art 48 co.1.

Sulla portata dell’ambito applicativo di quanto in parola,  il MIMS si è recentemente espresso in risposta al quesito n. 1115 ricevuto in data 30/11/2021[2], chiarendo che si tratta di “una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive[3]e che trova la sua ratio in quanto “finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal comma 1 dello stesso art. 48 e quindi alla realizzazione, in maniera spedita ed efficacie, di opere ed interventi finanziati dall’Unione europea”.

Al di fuori di queste ipotesi, come precisa il Ministero, l’affidamento di un appalto integrato è pertanto  possibile (fino al 30 giugno 2023) solo sulla base del progetto definitivo[4].

Innanzitutto, nel vagliare l’opportunità di utilizzare questa tipologia di procedura, risulta quindi fondamentale verificare che l’oggetto dell’appalto rientri negli obiettivi individuati dalla suddetta normativa

Dal punto di vista pratico, l’appalto integrato nell’ambito di procedure afferenti ai finanziamenti di cui sopra si realizza nell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto di fattibilità, di cui all’art. 35 co. 5 del Codice; ANCI, nei Quaderni operativi n. 32 pubblicati a marzo 2022, evidenzia il carattere innovativo, sia dal punto di vista del contenuto che della metodologia, dell’utilizzo della procedura integrata: “nel PFTE sono indicate tutte le informazioni necessarie per definire le caratteristiche salienti delle opere pubbliche da progettare e realizzare: indagini e diagnosi ingegneristiche e di sicurezza, relazione di sostenibilità o di efficienza energetica, contributo al target di decarbonizzazione, eventuali riferimenti ai temi di economia circolare e requisiti ambientali nella scelta dei materiali”[5]. Sull’elaborazione dello stesso, segnaliamo le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economia da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC elaborate congiuntamente dal MIMS e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Per quanto riguarda l’effettiva procedura da seguire, questa è ben tratteggiata al comma 5 del suddetto art. 48: il progetto di fattibilità tecnica ed economica viene posto a base di gara e deve essere sempre convocata una Conferenza dei servizi ad esprimersi sullo stesso, “al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente[6]”.

Inoltre, qualora si tratti di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai cento milioni di euro, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 48, è necessario che anche il Consiglio Superiore dei lavori pubblici esprima un parere sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

In fase di preparazione della gara, avendo posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara e tenendo conto del verbale emesso dalla Conferenza dei servizi sullo stesso, alla SA si pone l’opzione di scegliere se richiedere in gara il progetto definitivo o, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo deve distinguere i corrispettivi richiesti per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per la successiva esecuzione dei lavori. Alla conferenza di servizi che viene indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di Conferenza di servizi. Entro cinque giorni dall’aggiudicazione, ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP deve avviare le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto[7].

[1] Deroga valida fino al 30 giugno 2023 (ex art. 52, comma 1, lettera a della legge n. 108 del 2021)

[2] in cui veniva richiesto “se per effetto della sospensione del divieto dell’ art. 59, c. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere banditi, in via generale, anche senza il finanziamento di fondi PNRR e PNC, e al di fuori delle tipologie contrattuali escluse dal divieto dal medesimo art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporta soltanto la possibilità di bandire fino al 30/06/2023, appalti integrati mettendo a base di gara il progetto

definitivo”.

[3] MIMS risposta al quesito n. 1115 ricevuto in data 30/11/2021

[4] Fermo restando le eccezioni previste in alcuni casi di partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 180 e ss.

[5] Anci, I quaderni operativi volume 32 – “Appalti e regole contabili per il PNRR“ , marzo 2022.

[6] Art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[7] Art. 48 co. 5, già citato.