Il 24 ottobre 2018 il Consiglio dell’ANAC ha approvato con la Delibera n. 907 le Linee Guida n. 12, recanti chiarimenti sulle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali, alla luce della disciplina ad essi dedicata contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 (il c.d. “Codice dei contratti pubblici”).
In linea generale con questo testo l’Autorità cerca di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni quanto più chiare e lineari possibili, per l’assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale.
ANAC è arrivata ad approvare un testo siffatto a seguito della consultazione pubblica e del confronto avuto con le istituzioni interessate, in particolare Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale forense.
Uno degli obiettivi principali è quello di limitare ai soli casi eccezionali (come l’impellenza di un contenzioso) l’affidamento personale e perciò di garantire la trasparenza, la professionalità e competenza e la concorrenza in un settore che rimane caratterizzato comunque dall’aspetto fiduciario.
L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto?
L’Autorità aderisce all’impostazione del Consiglio di Stato: l’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore.
L’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”). In ogni caso dobbiamo rilevare che comunque l’affidamento è regolato dalla disciplina dei contratti di appalto, con l’applicazione dei principi di cui all’art. 4: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (ad esempio possiamo segnalare il dovuto rispetto della normativa sulla Tracciabilità, come ricordato anche dalle FAQ ANAC[1]).
Una interpretazione di tal genere impone alle stazioni appaltanti di individuare correttamente il fabbisogno e di prestare attenzione ai frazionamenti artificiosi delle commesse, vietati ai sensi dell’art. 51 del Codice.
Le Linee guida entreranno in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] FAQ ANAC – Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 23 ottobre 2018)
B2. La normativa sulla tracciabilità si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
Sì, la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai contratti esclusi di cui al Titolo II, Parte I, del Codice dei contratti pubblici riconducibili alla fattispecie dell’appalto (vedi par. 2.8 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017).