Mercoledì 20 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato “salvo intese” il Decreto “sblocca-cantieri”, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali.
Ancora però, come possiamo intuire da quel “salvo intese”, il contenuto non è totalmente definito, perché sul sito del Governo non è stato pubblicato il testo definitivo.
Se il testo rimarrà conforme a quello dell’attuale bozza, esso sarà composto da 5 articoli, una versione già “ridimensionata” rispetto alle precedenti, visto che sono saltate la sanatoria sulle mini-irregolarità e la norma che avrebbe alzato a 5 milioni la soglia per affidare i lavori senza gara formale ma con una procedura negoziata aperta a cinque imprese.
Rimane ancora incerta l’eliminazione della soglia del 30 % per il subappalto.
Dall’esame della bozza del Decreto-legge “Sblocca cantieri” emergono numerose altre modifiche al Codice dei contratti pubblici: circa 40 norme volte principalmente a snellire le procedure e a limitare il margine di intervento dell’ANAC.
Riservandoci di effettuare un’analisi più dettagliata dopo la pubblicazione del Decreto, segnaliamo che le principali novità introdotte riguardano:
– l’adozione di un regolamento di attuazione unico, in sostituzione delle Linee Guida;
– le modifiche ai livelli di progettazione;
– la composizione delle commissioni di gara in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo dei commissari;
– le modiche sul regime dei consorzi stabili;
– le modifiche relative alle cause di esclusione;
– le modifiche in tema di anomalia delle offerte;
– le modifiche relative al sistema di qualificazione del contraente generale.
Resta da vedere quali di queste norme rimarranno nel testo che verrà pubblicato, ad ogni modo è indubbio come questo avrà un rilevante impatto sul sistema normativo in materia di appalti.