Nell’articolo di questa settimana facciamo il punto sulla giurisprudenza in merito alla corretta composizione della commissione giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice) ed in particolare sul livello di competenza ed esperienza richiesto ai membri per potersi ritenere idonei alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo quanto disposto dalla norma.

Partiamo proprio dal dato normativo.

L’art. 77 del Codice si apre prevedendo che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata “ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.

E ancora l’art. 29 del Codice dispone che, tra gli altri, gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti debbano essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Risulta chiaro che dai curricula dei membri debba dunque risultare la competenza dei commissari nella valutazione delle offerte.

Ma quale e quanta esperienza è richiesta ai membri della commissione giudicatrice? A rispondere alla domanda è il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza del 1 marzo 2021, n. 1700.

Nel caso di specie, per quanto qui ci interessa, il Consiglio conferma la sentenza di primo grado ritenendo infondato il ricorso avverso la composizione della commissione che a dire dell’appellante sarebbe costituita da soggetti non esperti secondo quanto stabilito all’art. 77 del Codice e quindi non qualificati ai fini della valutazione delle offerte dei concorrenti.

I Giudici di Palazzo Spada argomentano la propria pronuncia elencando puntualmente i principi fondamentali emersi in giurisprudenza negli ultimi anni sulle corrette modalità di composizione delle commissioni giudicatrici al fine di escluderne profili di illegittimità.

Nel primo punto il Consiglio chiarisce che la disposizione di cui all’art. 77 co. 1 del Codice sopra richiamata “non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto” e prosegue affermando che “la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603)”.

Si ritiene addirittura preferibile che “a fronte componenti con competenza nel settore “primario” cui si riferisce l’oggetto dell’appalto, ve ne siano altri con competenze in settori “secondari” che interferiscono e intersecano il primo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2019, n.2638), ovvero, non soltanto di natura tecnica, ma amministrativa e gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 giugno 2019, n. 4458)”.

Ne consegue il principio secondo cui la composizione della commissione per essere legittima richiede la presenza di membri esperti nel settore oggetto dell’appalto in misura prevalente e non esclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui “il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595)”.

In aggiunta viene poi ribadito che la competenza tecnica dei commissari di gara non deve necessariamente derivare da uno specifico titolo di studio, ma può essere ottenuta tramite attività e incarichi svolti in precedenza come già chiarito dal Cons. Stato, sez. III, nella sentenza del 23 dicembre 2019, n. 8700.

Per quanto sopra esposto, nel caso oggetto di pronuncia, in riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione ordinaria dell’IMU, della TARI e della TASI, di ricerca dell’evasione erariale, di verifica e riscossione coattiva IMU, TIA, TARES, TARI, TASI e del servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate minori (affissioni, pubblicità, Tosap), pare indubbia “la competenza relativa allo specifico settore oggetto di appalto del presidente della commissione, responsabile del settore finanziario del Comune di Boscotrecase, nondimeno dotati di adeguate competenze erano anche gli altri due componenti, per essere a capo di settori – l’uno, Pianificazione territoriale, lavori pubblici e commercio del Comune di Melito e l’altro, Urbanistica del Comune di Napoli – strettamente interessati dall’imposizione tributaria comunale, e, comunque, di primario rilievo da punto di vista delle funzioni amministrative dell’ente comunale.”

Ad avviso del Collegio la commissione giudicatrice, come sopra composta, risulta dunque in grado di effettuare la valutazione delle offerte in applicazione dei criteri previsti dal bando di gara.

Concludendo si evidenzia invece come rimanga tema dibattuto in giurisprudenza se in caso di ricorso incentrato sulla illegittima composizione della commissione per difetto di esperienza in capo ai suoi membri, sia onere del ricorrente la prova che tale carenza di competenze abbia influito sulla valutazione delle offerte. A favore di tale tesi si richiama il Cons. Stato, sez. III, del 30 ottobre 2019, n. 7446 mentre di segno opposto il Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7557 e Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7832 secondo cui non debba essere colui che solleva il vizio di illegittimità a dimostrare come questo abbia influito sull’esito della gara e come una tale richiesta sia difficile da soddisfare data la natura discrezionale della valutazione della commissione.