E’ aperta fino al 29 maggio 2015 la consultazione on-line dell’Autorità Anticorruzione denominata Obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi in forma aggregata – art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo del 12 aprile 2006 n.163 – Ulteriori indirizzi interpretativi, nel cui ambito i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni.
L’ANAC ha reso disponibile per la consultazione una omonima bozza di determinazione che mira a fornire chiarimenti e linee guida circa l’applicazione del disposto normativo in oggetto. La bozza di determinazione ripercorre il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sul rapporto tra gli obblighi imposti dai primi due decreti della Spending Review (obbligo di ricorso agli strumenti telematici per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria) e il nuovo art. 33 comma 3-bis del Codice dei Contratti (vincoli agli acquisti di qualsiasi importo di beni, servizi e lavori a carico dei comuni non capoluogo di provincia a partire dal 1° settembre 2015) e sui nodi problematici introdotti da quest’ultimo.
Concordiamo con l’interpretazione data da ANAC (su un punto della norma tra l’altro abbastanza chiaro) che la possibilità di operare autonomamente per acquisti sotto € 40.000 vige per i soli comuni non capoluogo di Provincia con più di 10.000 abitanti, mentre in caso gli enti con popolazione inferiore devono necessariamente rivolgersi ad una delle forme centralizzate di acquisto previste dall’art. 33 comma 3-bis del Codice, tranne l’alternativa nel caso di beni e servizi data dall’utilizzo degli strumenti telematici ivi previsti. Riteniamo però che sarebbe sicuramente utile ed opportuno, per evitare una paralisi degli affidamenti di minore importo in particolare di lavori pubblici, che il legislatore preveda l’estensione della possibilità di procedere ad acquisti e affidamenti autonomi di importo inferiore ad € 40.000 anche per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Un punto affrontato dall’ANAC e sul quale nutriamo qualche dubbio circa l’interpretazione fornita, riguarda l’esonero dei contratti dell’Allegato IIB e delle concessioni di servizi dall’applicazione del comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006: il fatto che si tratti di contratti parzialmente esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti a parere della scrivente non esonera automaticamente dagli obblighi di aggregazione degli acquisti previsti dal comma sopra richiamato. Infatti, tutto lo spirito della Spending Review è orientato ad aggregare servizi e forniture di più Enti da far svolgere in un’unica soluzione alla Centrale di Committenza (sia Unione dei comuni, Consorzio, Provincia, Soggetto Aggregatore) al fine di ridurre i costi, omogeneizzare i risultati, aumentare la trasparenza. Consentire agli Enti di poter escludere tali servizi dall’applicazione del comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, significherebbe ridurre notevolmente il risultato atteso.
Perplessità si esprimono in merito alla lettura che l’Autorità fornisce circa chi deve rivestire il ruolo di RUP in caso di procedure svolte dalla centrale di committenza a favore degli enti aderenti, ma nelle quali la titolarità rimane comunque in capo ai comuni aderenti alla centrale di committenza e il contratto viene stipulato da questi ultimi, limitandosi in questo caso il ruolo della Centrale di committenza ad “ufficio gare unico”. La conclusione dell’ANAC secondo la quale il RUP deve essere nominato dalla stessa centrale di committenza (sia essa un’unione di comuni, la provincia, etc.) sembra non in linea al dettato normativo in base al quale deve essere nominato un responsabile unico per tutte le fasi del procedimento (progettazione, affidamento, esecuzione), mentre la centrale di committenza si occupa, nel caso sopra richiamato, solo della gestione della fase di gara fino all’aggiudicazione provvisoria (ed eventualmente dell’effettuazione dei controlli propedeutici all’aggiudicazione definitiva). Per queste ragioni, riteniamo che il RUP in questo caso debba essere nominato dalla Stazione Appaltante/Ente mentre la centrale di committenza dovrebbe individuare un responsabile delle operazioni di gara che, in collaborazione con il RUP, svolga le funzioni proprie di questa fase. Completamente in linea con quanto affermato da ANAC, è invece la riflessione da farsi nel caso che la centrale di committenza (nelle sue diverse accezioni) svolga la gara per una fornitura/servizio aggregato a favore di un insieme di Enti che intendono acquistare tramite adesione al contratto principale predisposto dalla stessa Centrale. In tal caso infatti il RUP della procedura principale (dalla quale scaturisce una convenzione oppure un accordo quadro) come indicato da ANAC deve essere della Centrale di committenza, mentre l’Ente aderente deve individuare il responsabile del proprio affidamento specifico in adesione al contratto originario, che gestisca la sola fase di esecuzione dello stesso.
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