Il Decreto Legge Milleproroghe n° 210 del 30 dicembre 2015, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 co. 1 della L. n° 21 del 25 febbraio 2016.
Confermata la proroga, già contenuta nel Decreto Legge, al 1° gennaio 2017 per l’entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione elettronica di bandi e avvisi di gara: fino al 31 dicembre 2016 le S.A. dovranno quindi continuare a pubblicare i bandi e gli avvisi di gara anche sui quotidiani, a seconda delle modalità di pubblicità previste dal Codice dei Contratti per le gare aperte sopra e sotto soglia comunitaria.
Confermata anche la proroga al 31 luglio 2016 della validità della norma transitoria di cui all’art. 253 comma 15-bis del D.Lgs.163/2006, che prevede una estensione del periodo di attività documentabile da parte degli operatori economici per apportare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Una new-entry della legge di conversione riguarda invece la disposizione inserita all’articolo 7 c. 2 lett. b-bis del Decreto Milleproroghe: è stata estesa fino al 31 luglio 2016 la validità della norma transitoria prevista all’art. 253 c. 20-bis del Codice dei Contratti, per cui le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28. Fino al 31 luglio 2016 sarà quindi possibile prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale nelle procedure di importo a base d’asta inferiore alle soglie comunitarie.