Il cosiddetto Decreto Enti Locali, il D.L. n° 78/20152 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n° 104 del 19 giugno ed è entrato in vigore il giorno successivo.
La lunga attesa intercorsa tra l’approvazione del decreto e la sua pubblicazione ha tenuto sulle spine gli addetti ai lavori, in particolare quelli che speravano nel tanto atteso rinvio del termine di entrata in vigore del nuovo art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, o quanto meno nell’attenuazione del vincolo imposto ai comuni non capoluogo di provincia.
Come ormai noto e già discusso in vari articoli in questa sede, a partire dal 1° settembre 2015 i Comuni non capoluogo di provincia dovranno procedere ad acquisti di beni e servizi e ad affidamenti di lavori esclusivamente nelle modalità previste dal nuovo comma 3-bis, art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici.
Prima della pubblicazione del D.L. n° 78/2015, si erano diffusi dei rumors in base ai quali la possibilità riservata ai comuni non capoluogo con più di 10.000 abitanti di effettuare in autonomia i propri affidamenti di forniture, servizi e lavori senza procedere in forma aggregata, sarebbe stata estesa anche agli enti più piccoli.
Nel decreto pubblicato in GURI non si trova però alcun cenno a questa deroga. A chi è rimasto deluso, non resta che sperare nella conversione in legge, con modificazioni, del decreto!
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