L’art. 8 del DL 16 luglio 2020, n. 76 (DL Semplificazioni) contiene un nutrito elenco di misure in deroga e modifiche al codice dei contratti pubblici, da aggiungersi alle semplificazioni di cui abbiamo già trattato negli scorsi articoli.

Il legislatore interviene, indipendentemente dall’oggetto dell’affidamento e la sua correlazione con l’emergenza sanitaria, da un lato sulla riduzione dei tempi della gara e avvio del contratto e dall’altro sugli adempimenti richiesti lato SA e OE rendendoli più snelli.

In quest’ottica ai sensi del co. 1 dell’art. 8 del DL Semplificazioni, fino alla data del 31 luglio 2021:

  1. È sempre autorizzata la consegna dei lavori e l’esecuzione del contratto per beni e servizi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice fermo restando l’art. 80 del Codice;
  2. La SA può prevedere l’obbligo di sopralluogo, pena l’esclusione dalla gara, solo qualora la presa visione dei luoghi sia indispensabile per la presentazione dell’offerta date le caratteristiche dell’oggetto dell’affidamento;
  3. In relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dal Codice senza obbligo di motivazione da parte della SA;
  4. le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del Codice già adottati, salvo aggiornamento del programma entro 30 giorni dall’entrata in vigore dal DL Semplificazioni.

Mentre sono chiare le conseguenze positive dell’applicazione delle semplificazioni di cui alle lettere a) e b), emergono alcune perplessità sul contenuto dei seguenti punti c) e d).

In riferimento alla previsione di cui alla lettera d), nel testo contenente osservazioni e proposte di modifica al DL Semplificazioni presentato al Senato, l’ANAC manifesta i propri dubbi circa le conseguenze del possibile ricorso indiscriminato a tale deroga in riferimento a tutte le procedure e suggerisce di limitarne l’ambito di applicazione ai casi non prevedibili e di effettiva urgenza.

Ad avviso dell’Autorità, la previsione in esame rischierebbe di “legittimare comportamenti disfunzionali delle amministrazioni e, ancor peggio, di sanare carenze pregresse, consentendo l’avvio di procedure di aggiudicazione in assenza di una specifica programmazione anche laddove tale mancanza non dipenda dall’emergenza sanitaria, ma sia imputabile esclusivamente ad omissioni della stazione appaltante”.

Ulteriori perplessità emergono circa l’ambito oggettivo delle novità introdotte dal co. 1, del suddetto art. 8 che sono da applicarsi non solo alle procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, ma anche alle procedure pendenti il cui bando sia già stato pubblicato o gli inviti a presentare le offerte/preventivi inviati, ma non siano scaduti i relativi termini.

In particolare, in riferimento alla deroga introdotta alla lettera c), una riduzione tout court dei termini delle gare ordinarie oltre a poter risultare lesiva dei principi che regolano il buon andamento dell’amministrazione, appare critica e inattuabile in riferimento alla gara “in corsa”.

I termini per la presentazione delle offerte, soprattutto se la procedura è estranea alle ipotesi di urgenza conseguenti all’emergenza sanitaria, dovrebbero sempre essere stabiliti secondo quanto disposto dall’art. 79 del Codice in modo da garantire una più ampia partecipazione.

Anche l’ANAC, nel contributo sopra richiamato sul DL semplificazioni, nel riconoscere la volontà del legislatore di velocizzare le procedure di aggiudicazione, evidenzia che una previsione di termini troppo stringenti per la presentazione delle offerte potrebbe tradursi in una minore partecipazione soprattutto nel caso di gare sopra soglia di interesse transfrontaliero andando a ledere il principio di libera concorrenza.

Concludendo, auspichiamo un intervento in sede di conversione in merito alle problematiche evidenziate che limiti l’applicazione delle deroghe sopra elencate.