La Giunta Regionale in data 22 dicembre 2014 ha emanato la delibera n° 1232 avente ad oggetto: “Designazione del Soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014 convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89 e individuazione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T. di cui all’articolo 47 della L.R. 38/2007 quale il sistema telematico di cui agli articoli 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006, a disposizione per le stazioni appaltanti del territorio regionale“.

Regione Toscana assume quindi il ruolo di Soggetto Aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 66 del 2014.

Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, di proprietà di Regione Toscana, si qualifica quale sistema telematico del soggetto aggregatore messo a disposizione delle amministrazioni toscane per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto ai sensi:

– dell’articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296: “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

– dell’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs 163/2006: “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.

Di seguito il link di pubblicazione della Delibera della Giunta Regionale n° 1232 del 22 dicembre 2014:

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5094360&nomeFile=Delibera_n.1232_del_22-12-2014