Quando parliamo di sottoscrizione dei documenti di gara pensiamo subito al D.P.R. 445/2000 che prevede, ai fini della validità della dichiarazione rilasciata, che il soggetto che la rende coincida con chi la firma.

È sempre bene ricordare che questa previsione non si applica a tutta la documentazione presentata per la partecipazione a una gara ma alle sole dichiarazioni sostitutive come, ad esempio, quelle relative al possesso dei requisiti.

La questione cambia se ci spostiamo nel campo delle offerte; in questo articolo ci soffermeremo in particolare sull’offerta economica.

Il dubbio può sorgere nel momento in cui l’Amministrazione esamina un’offerta economica nella quale un soggetto presenta le condizioni di offerta impegnando il concorrente che rappresenta. Può capitare in questi casi che il soggetto che fa la dichiarazione (anzi, che presenta l’offerta) sia diverso da quello che la sottoscrive.

Questo può accadere soprattutto nelle procedure telematiche, nelle quali spesso il modulo di offerta economica viene generato in automatico dalla piattaforma di e-procurement riportando i dati del rappresentante del concorrente che si è registrato sulla stessa.

In questi casi, l’offerta economica è comunque valida?

Per rispondere, dobbiamo puntualizzare innanzitutto la natura del documento di offerta economica: non si tratta di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000[1] ma di una dichiarazione di impegno da parte dell’operatore economico a eseguire la prestazione, in caso di aggiudicazione, alle condizioni economiche indicate nell’offerta stessa. Tant’è che l’offerta economica è corredata da una serie di dichiarazioni vincolanti per il concorrente, quale quella di mantenerla valida per almeno 180 giorni.

Proprio per questa ragione, ciò che è rilevante ai fini della validità dell’offerta economica è che chi la firma abbia il potere di impegnare il concorrente, non tanto che corrisponda al soggetto che “materialmente” la presenta così come risultante dal modulo stesso.

Quindi, per fare un esempio, è possibile accettare un’offerta economica presentata da un procuratore ma firmata da un altro legale rappresentante, purché sia effettivamente in possesso dei poteri per impegnare l’operatore economico, come risultante dalla visura camerale o dallo statuto.

Un’offerta economica non è infatti accettabile se non è idonea a vincolare il concorrente, perché chi la sottoscrive non è in possesso dei poteri per farlo, oppure se non è possibile individuare chi l’ha rilasciata, quindi per incertezza assoluta sulla sua provenienza.

A tal proposito, si sottolinea che quest’ultima possibilità è alquanto remota nell’ambito delle procedure telematiche, se si considera che per parteciparvi gli operatori economici devono accedere ai sistemi di e-procurement con apposite credenziali di accesso[2].


[1] La natura dell’offerta economica è chiara da anni, come si evidenzia nel parere dell’AVCP Avcp n.183 del 20/10/2011 nel punto in cui prevede: “in una gara d’appalto l’offerta economica non ha la natura di dichiarazione sostitutiva, né d’istanza diretta all’Amministrazione, essendo la volontà di partecipazione al procedimento già stata espressa con separato atto”.

[2] Vedasi in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, del 19-03-2020, n. 1963, che ribadisce la riconducibilità dell’offerta economica al concorrente che l’ha presentata sul sistema telematico, ancorché non firmata digitalmente.