La Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 27 maggio 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a seguito di impugnativa governativa, dell’art. 10 comma 4 della legge della Regione Toscana n. 18 del 16 aprile 2019 (Legge recante “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla Legge regionale 38/2007”).

La disposizione impugnata disponeva che << in considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare >>.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di detta norma perché contrastante con l’art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione, e con i principi di libera concorrenza e non discriminazione.