Il Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, pubblicato in G.U.R.I. n. 125 del 1 giugno 2015, ha finalmente reso operativo il cosiddetto DURC in tempo reale, già previsto nel D.L. n° 34/2014. Gli operatori del settore, sia pubblici che privati, hanno infatti dovuto attendere oltre un anno prima di poter ottenere l’agognato documento “in tempo reale”, con un semplice click sul portale degli istituti di previdenza sociale. A partire dallo scorso 1° luglio è sufficiente inserire il Codice Fiscale del soggetto che si vuole controllare per ottenere la risposta circa la sua condizione di regolarità contributiva.

Dal punto di vista degli appalti pubblici, l’interrogazione “in tempo reale” ed il relativo documento sono la modalità sufficiente ed esclusiva con cui la Stazione Appaltante verifica in capo all’operatore economico il possesso del requisito indicato all’articolo 38, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 163/2006.

Questo comporta due conseguenze:

–          Come espresso dal testo dei decreti sopra richiamati e come ribadito dall’Anac nella news del 30/06/2015: “la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015”. L’utilità del sistema AVCpass, che per la maggior parte degli appalti è in regime di obbligatorietà dal primo luglio 2014 ma sul quale permangono ancora numerosi dubbi e criticità, viene quindi depotenziata e fa sorgere conseguenti ulteriori oneri per le SA che, per la verifica dei requisiti dei concorrenti alle gare sottoposte all’utilizzo obbligatorio dell’AVCpass, dovranno utilizzare più strumenti di verifica (AVCpass, interrogazione alla banca dati degli istituti previdenziali per ottenere il DURC in tempo reale, invio di PEC agli enti certificatori non ancora convenzionati per l’AVCpass, etc.).

–          Il concorrente in sede di gara è ancora tenuto a presentare l’autodichiarazione circa la propria condizione di regolarità contributiva, come specificato dal testo normativo e così come ribadito dall’Anac, ma per la SA è ora impossibile verificare la veridicità dell’autodichiarazione alla data in cui è stata resa a causa delle modalità di funzionamento del nuovo sistema: così come indicato nella circolare dell’INPS n° 126 del 26/06/2015 all’art. 4 “Poiché l’attivazione della verifica della regolarità avviene, come sopra detto, esclusivamente attraverso l’inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l’indicazione del richiedente né l’indicazione della motivazione della richiesta ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato”. Durante i 120 giorni di validità del DURC, l’interrogazione on-line proporrà quindi a chiunque lo richieda, per un unico operatore economico, sempre lo stesso documento, non generandone uno nuovo ad ogni interrogazione o in riferimento ad una data specifica; questo naturalmente nell’ottica della semplificazione e della celerità dell’azione amministrativa. Ma ciò significa anche che, in sede di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione ad una procedura di gara, qualora una SA ottenga un risultato negativo questo non potrà più essere automaticamente ricondotto all’autodichiarazione rilasciata in sede di gara e quindi non potrà più comportare l’esclusione automatica del concorrente. Sarà perciò onere della SA avviare il procedimento di regolarizzazione ai sensi del paragrafo 5 della Circolare Inps.