In attuazione dell’art. 89 co. 11 del d.lgs. 50/2016, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti firmato il 10 novembre 2016 (il cui testo sarà pubblicato in G.U. dopo la registrazione alla Corte dei Conti), definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ed i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.


In particolare, il decreto aggiunge all’elenco delle categorie che sono meritevoli di una particolare tutela – divieto di avvalimento e subappalto limitato al 30%, allorquando superino il 10% dell’importo complessivo dei lavori – due nuove categorie (OS12-B e OS32) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.
Le 15 opere superspecialistiche previste dal provvedimento sono le seguenti:
1. OG 11 (impianti tecnologici)
2. OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico)
3. OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario)
4. OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori)
5. OS 11 (apparecchiature strutturali speciali)
6. OS 12-A (barriere stradali di sicurezza)
7. OS 12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili)
8. OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato)
9. OS 14 (impianti di smaltimento e recupero di rifiuti)
10. OS 18-A (componenti strutturali in acciaio)
11. OS 18-B (componenti per facciate continue)
12. OS 21 (opere strutturali speciali)
13. OS 25 (scavi archeologici)
14. OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)
15. OS 32 (strutture in legno).

 

Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e pertanto resta ferma, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione, la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 83 del codice.
E’ infine previsto un periodo di un anno di monitoraggio degli effetti del decreto a seguito del quale si procederà all’aggiornamento del decreto stesso.