Lo scorso 9 febbraio è entrato in vigore il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”.
Il Decreto contiene l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto Aggregatore.
Le categorie merceologiche vanno dall’ambito prettamente sanitario ad altri aspetti che accomunano una grande varietà di Stazioni Appaltanti, come ad esempio le pulizie di immobili o il servizio di guardiania, con di soglie di importo che spaziano, a seconda della categoria, dai 40.000,00 euro annui alla soglia comunitaria. È importante segnalare che la soglia limite prevista dal Decreto è su base annua e si riferisce all’importo posto a base di gara. Il limite temporale inserito, se da un lato è sicuramente necessario per non congestionare il sistema degli acquisti centralizzati e al contempo non “ingessare” troppo l’attività delle Stazioni Appaltanti, dall’altro lato potrebbe portare a frazionamenti fittizi della spesa per evitare di aderire alle convenzioni di Consip e/o dei Soggetti Aggregatori.
La limitazione dell’autonomia di acquisto degli Enti, e il controllo sull’operato di questi ultimi, si attua sin dall’acquisizione del CIG: anche in questo caso infatti l’ANAC, al fine di rilasciare il CIG, opererà un controllo sulla legittimità degli acquisti delle Stazioni Appaltanti tramite il SIMOG, chiedendo al RUP di autodichiarare (ai sensi del DPR 445/2000) di svolgere una procedura che rispetti i limiti agli acquisti previsti dalla legge. Il Presidente dell’Autorità ha pubblicato un comunicato contenente le istruzioni e le indicazioni in ordine alle nuove modalità di rilascio del CIG.
I vincoli agli acquisti previsti dal DPCM sono entrati in vigore lo scorso 9 febbraio per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Per le restanti amministrazioni previste dall’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii., cioè per gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché per i loro consorzi e associazioni, il termine decorre dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del DPCM.
Testo del DPCM 24 dicembre 2015
Testo del Comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio 2016