L’articolo 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si applica ai tributi locali? Il mancato pagamento di imposte locali può comportare l’esclusione del concorrente da una procedura di gara?

La risposta è affermativa. Vediamo dove trova fondamento questa dichiarazione.

L’articolo 80 c. 4 del Codice degli appalti, così come modificato dal recente D.L. 76/2020 (Semplificazioni) recita “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione [….] Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Dalla lettura del comma 4 si evince che il legislatore, utilizzando due termini generici come “imposte e tasse”, non pone su piani diversi i tributi nazionali da quelli locali.

Già a gennaio 2019, con il parere n. 2211, A.N.AC. si era espressa in favore di questa “interpretazione” affermando che l’irregolarità fiscale non distingue tra le tipologie dei tributi, ma si limita a far riferimento solo ai parametri della gravità delle violazioni e della definitività degli accertamenti, i quali devono essere presi in considerazione dalle Stazioni Appaltanti ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alle procedure di gara.

La stessa A.N.AC. ha rafforzato la propria posizione mediante la più recente delibera n. 295 del 1 aprile 2020 nella quale sottolinea inoltre che, non essendo la regolarità fiscale locale oggetto della certificazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (mediante utilizzo di AVCPass o PEC) ed essendo invece questa di competenza esclusiva degli enti locali “è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo.”

Questo significa che in fase di svolgimento delle verifiche circa il possesso dei requisiti articolo 80, le Amministrazioni oltre a richiedere apposita certificazione di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate, devono rivolgersi direttamente al Comune in cui ha sede l’impresa.

Ovviamente anche nell’ambito dei tributi locali, costituiscono violazioni gravi i casi in cui l’operatore economico abbia omesso pagamenti di imposte o tasse di valore superiore a 5.000 euro come previsto dall’articolo 48-bis, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 602/1973.

Posizioni analoghe a quella di A.N.AC. sono rintracciabili anche nella giurisprudenza più recente.

È del 9 dicembre 2020 la Sentenza n. 7789 del Consiglio di Stato, Sez. IV, con la quale viene confermata l’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara per il mancato pagamento della tassa sui rifiuti “TARI” per un importo superiore a € 5.000, convalidando così la Sentenza Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731 con la quale era stato respinto il ricorso presentato dal concorrente.

Il Consiglio di Stato sottolinea che “la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l’impresa che non offra una totale affidabilità, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d’appalto”.

Il Collegio ribadisce pertanto che violazioni gravi relative al pagamento di tributi locali debbano a tutti gli effetti essere considerate causa di esclusione dalle procedure di gara, essendo tali tributi previsti dalla legislazione nazionale.