Come noto, il 18 aprile 2019 è entrato in vigore il D.L. 32/2019, c.d. Decreto “Sblocca cantieri”, che ha introdotto numerose novità anche in materia di appalti.

In attesa dell’approvazione della legge di conversione possiamo nel frattempo concentrarci su alcune delle innovazioni apportate per quanto concerne il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

 

Tra le modifiche che più da vicino riguardano le stazioni appaltanti e la loro attività di redazione degli atti di gara, meritano senza dubbio una menzione quelle che hanno interessato i criteri di aggiudicazione dell’appalto.

La novella più “impattante” in tale materia è il comma 9-bis aggiunto all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che dispone per le stazioni appaltanti di aggiudicare i contratti sotto soglia, fatto salvo l’art. 95 comma 3, sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Rileviamo così che la regola di base per le procedure sotto soglia è il criterio del minor prezzo, mentre il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rimane obbligatorio nei casi previsti dall’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, e diventa facoltativo – e subordinato alla motivazione della stazione appaltante – in tutti gli altri affidamenti sotto soglia.

Segnaliamo altresì che al comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata aggiunta un’ipotesi per la quale un contratto deve essere aggiudicato esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: << i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo >>.

Allo stesso tempo, sono state abrogate le lettere a) e c) del comma 4 del medesimo articolo, perciò allo stato attuale il criterio del minor prezzo può essere utilizzato solo per i servizi e le forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Perciò per le gare sopra soglia la regola rimane il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre si può aggiudicare al minor prezzo soltanto – previa motivazione – per i servizi e le forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Per quanto riguarda l’offerta economicamente più vantaggiosa rileviamo, infine, che è stato abrogato il secondo periodo dell’art. 95 comma 10-bis, con la conseguente eliminazione della previsione del tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

In conclusione, segnaliamo come le modifiche appena delineate abbiano un impatto rilevante: in primo luogo per le procedure sottosoglia aggiudicate al minor prezzo in considerazione del fatto che l’art. 97 comma 8 del Codice ha introdotto l’obbligo di prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; in secondo luogo adesso per i lavori le stazioni appaltanti utilizzeranno (di regola) il criterio del prezzo più basso – ovvero, previa motivazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – per gare di importi fino a 5.548.000 €, visto che è stato introdotto il comma 9-bis all’art. 36 ed è stato abrogato l’art. 95 comma 4 lett. a), che prevedeva la possibilità di aggiudicare al minor prezzo per i lavori d’importo pari o inferiore a 2.000.000 €, quando l’affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo.

Le novità ora descritte potranno subire ulteriori modifiche in sede di approvazione della legge di conversione, attualmente in discussione in Parlamento.