Oggi affrontiamo il tema delle procedure di gara aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, disciplinate all’art. 36 del D.lgs. 50/2016. Prima dell’entrata in vigore del nuovo codice, le stazioni appaltanti potevano scegliere fra più percorsi per soddisfare i propri fabbisogni: poteva essere pubblicata una procedura di valore inferiore alle soglie comunitarie con tempistiche ridotte e forme di pubblicità semplificate rispetto a quelle sopra-soglia. In alternativa, qualora fossero soddisfatte le condizioni di cui all’art. 125 del D.lgs. 163/2006, potevano essere svolte le procedure in economia, che si distinguevano tra: amministrazione diretta e cottimo fiduciario.

Il D.lgs. 50/2016 non contempla più l’istituto delle procedure in economia. L’intera disciplina della materia è stata racchiusa in un unico articolo che detta le modalità di svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del sopra citato codice.

In alternativa allo svolgimento di una procedura ordinaria, si può ora procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016:

– per gli affidamenti di importi inferiori a 40.000 €: mediante affidamento diretto o amministrazione diretta (solo nel caso di lavori).

– per gli affidamenti di importi pari o superiori a 40.000 € ed inferiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 (per beni o servizi) o inferiore a 150.000 € (per i lavori): è consentito lo svolgimento di una procedura di gara negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati mediante un’indagine di mercato o tramite un elenco posseduto dalla Stazione Appaltante, rispettando il principio di rotazione.

– per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 € ed inferiore a 1.000.000 €, mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sempre sulla base delle disposizioni suddette.

Per l’affidamento di tutte le altre procedure non ricadenti nelle casistiche sopra menzionate, è necessario il ricorso alle procedure di tipo ordinario.

Questa suddivisione fornisce un’impostazione generale alle Stazioni Appaltanti ma, per supportarle ulteriormente, anche per conoscere nel dettaglio come provvedere alle indagini di mercato o alla creazione di elenchi specifici di fornitori si è reso necessario l’intervento di ANAC con specifiche linee guida.

Dal momento che queste non sono ancora cogenti – attualmente sono state pubblicate sul sito dell’Autorità le linee guida da sottoporre ai competenti organi per il rilascio dei pareri obbligatori – è necessario applicare le disposizioni transitorie di cui all’art. 216 co. 9. Quest’ultime indicano chiaramente che le Stazioni appaltanti devono procedere o con l’indagine di mercato avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente per almeno quindici giorni o mediante la selezione da elenchi in possesso dell’Amministrazione. Nel caso in cui si decida di procedere secondo la prima modalità, l’avviso dovrà contenere almeno: l’oggetto dell’appalto, il valore, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione ed il numero di operatori che si presume saranno invitati alla procedura di gara.

L’intervento di ANAC ha riguardato anche gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 €: Infatti, per evitare che la selezione degli operatori economici avvenga in maniera arbitraria, l’Autorità suggerisce di svolgere una preliminare indagine esplorativa di mercato. La scelta dell’affidatario dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà sempre rispondere ai principi di cui all’art. 30.