Le procedure di gara aventi ad oggetto servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura impongono determinati requisiti di partecipazione definiti all’interno del DM n. 263 del 02/12/2016, date le competenze specifiche richieste alle professionalità coinvolte.

Con l’articolo di questa settimana affronteremo due argomenti che, seppure diversi, sono legati dall’ambito cui si riferiscono, ossia la progettazione.

Prima di tutto ci occuperemo della figura del “giovane professionista”, ossia quel soggetto laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. L’art. 4 del DM 263/2016 stabilisce che i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 co. 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016, come requisito di partecipazione nel caso di affidamento di servizi di progettazione, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, quale progettista.

Cosa significa “prevedere la presenza di almeno un giovane professionista?”

Molte Amministrazioni si saranno poste questo interrogativo cercando di comprendere quale debba essere la posizione che il giovane professionista assume all’interno del raggruppamento.

Una prima interpretazione era pervenuta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1680 del 02/05/2016 in cui i giudici spiegavano che la disposizione (ai tempi art. 253 co. 5 del DPR 207/2010) nel fare riferimento alla “presenza”, quale progettista, di almeno un giovane professionista, non imponesse una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’avere (solo) sottoscritto il progetto.

In merito si segnalano due delibere ANAC che, a distanza di due anni, riportano ragionamenti diversi:  

  • la n. 1178 del 19 dicembre 2018 in cui si conferma che il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.
  • la n. 206 del 26 febbraio 2020 in cui si ritiene che il giovane professionista debba comparire come progettista nell’offerta presentata, senza che sia necessaria una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere con gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti.

Dalla lettura di entrambe le pronunce dell’Autorità si evidenzia che la mancata indicazione del giovane professionista come membro del raggruppamento NON possa rivestire causa di esclusione di un RTP e che quindi la “presenza” dello stesso, richiesta ai fini della partecipazione di cui all’art. 4 del DM 263/2016, non possa tradursi nell’obbligatorietà di considerarlo mandante del RTP.

Resta da capire se lo stesso giovane professionista indicato ai fini della corretta partecipazione di un RTP ad una procedura di gara per l’affidamento di servizi di progettazione, debba essere legato da particolari rapporti di collaborazione o dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento.

E’ importante basarsi anche sulla “ratio” della norma in questione, da riscontrarsi nella finalità di promuovere la figura del giovane professionista al fine di sviluppare la sua esperienza professionale così da arricchire il proprio curriculum. Pertanto, potremmo accogliere la “presenza” del giovane professionista quale progettista, seppure non avente ruolo di “mandante” e indipendentemente da l’esistenza di un rapporto lavorativo con gli altri membri del raggruppamento.

Il secondo argomento su cui verte il nostro articolo riguarda invece la mancata indicazione di un professionista (anche se giovane professionista) all’interno del PassOE richiesto ai fini della partecipazione. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 21/ 08/ 2020, con la sentenza n. 5164 ha stabilito che, in questo caso, l’esclusione disposta dall’Amministrazione fosse da considerarsi illegittima. Infatti, nei casi in cui il PassOE è obbligatorio questo dovrà essere generato in quanto strumento di controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in fase di gara, ma qualora mancasse l’indicazione di un professionista o qualora non sia presentato prima della scadenza della procedura di gara, ciò non genera causa di esclusione che altrimenti violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara.

Alla stessa soluzione era giunta l’ANAC nella delibera n. 1178 del 19 dicembre 2018 già citata sopra, secondo cui la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista all’interno del PassOE non può costituire causa di esclusione.

Tali pronunce sono quindi fondamentali per comprendere la portata di un documento come il PassOE qualora la sua creazione sia obbligatoria: non deve intendersi “obbligatoria pena l’esclusione” ma significa che il concorrente dovrà generarlo e successivamente la Stazione Appaltante dovrà acquisirlo, in quanto necessario al fine di procedere alla comprova dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara.