Questa settimana ci concentriamo sui motivi di esclusione: il contenuto di quello che un tempo era l’art. 38 oggi lo si ritrova nell’art. 80, che presenta un ampliamento del novero delle condanne penali e delle fattispecie che determinano l’esclusione degli operatori economici e quindi introduce una rigidità superiore relativa ai requisiti generali di partecipazione.

Il primo gruppo di reati elencati nell’art. 80 è costituito dai più gravi reati di associazione per delinquere o mafiosa, in cui la presenza di una sentenza definitiva di condanna o un decreto di condanna divenuto irrevocabile, comportano l’esclusione diretta dell’impresa.

Allo stesso tempo il legislatore assegna preminente rilievo anche a tutti quei delitti contro la Pubblica Amministrazione a conferma della volontà di combattere la corruzione e assicurare la massima trasparenza.

In aggiunta rispetto al passato codice, si configurano i reati delle lettere d), e), f) del primo comma ossia quelle fattispecie di delitti con finalità di terrorismo o connessi ad attività terroristiche, oltreché lo sfruttamento del lavoro minorile e la tratta di esseri umani.

Proseguendo con le novità, il co. 5 individua, tra le varie fattispecie che possono provocare l’esclusione dell’operatore economico, sia quella per cui l’operatore economico si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da poter influenzare una procedura di aggiudicazione, sia quella secondo cui il coinvolgimento del concorrente nella fase di preparazione della gara comporti una distorsione della concorrenza (lett. d) ed e) co. 5).

Le Stazioni Appaltanti, nei confronti di coloro che si trovano in una delle situazioni descritte dai co. 1 e 5, possono dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, il configurarsi di una delle fattispecie che comporta l’esclusione del fornitore dalla procedura di gara.

Tale potere discrezionale, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, di valutazione delle casistiche che comportano l’esclusione delinea la principale novità in quest’ambito: questo è evidente alle lett. a) e c) del suddetto co. 5 ed è ulteriormente confermato ai commi 7 e 8, nei quali si specifica che le misure giustificative che possono essere presentate dagli operatori economici sono sempre esaminate dalla Stazione Appaltante che può ritenerle insufficienti determinandone l’esclusione, della quale va data motivata comunicazione all’operatore economico.

Ma non è tutto. Dal punto di vista soggettivo, rispetto alle previsioni dell’ex art. 38, la normativa vigente all’art. 80 co. 3 individua ulteriori soggetti su cui ricadono i controlli in relazione alle fattispecie previste al co. 1, ossia “i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”.

Possiamo dunque concludere affermando che la nuova disciplina sui requisiti generali per la partecipazione alle gare d’appalto si presenta più completa della precedente ma, allo stesso tempo, maggiormente severa per l’operatore economico da un punto di vista partecipativo, anche in virtù degli ampi poteri discrezionali attribuiti alle amministrazioni aggiudicatrici.