Quando parliamo di Responsabile Unico del Procedimento negli appalti e nelle concessioni di servizi, lavori o forniture ci riferiamo a quel soggetto che deve essere nominato dalla Stazione Appaltante al fine di svolgere tutte quelle attività che vanno dalla programmazione e progettazione di una procedura di gara, passano per l’affidamento e arrivano alla fase di esecuzione del contratto.

Il RUP è chiamato ad attuare tutta una serie di compiti, descritti all’art. 31 co. 3 e 4 del D.lgs. 50/2016 nonché all’interno delle Linee Guida ANAC. n. 3, punto 5, che attraversano per intero tutto il panorama degli affidamenti a partire dal momento in cui si rende necessario l’acquisto fino al suo concreto svolgimento.

Con il D.L. n. 76 del 16.07.2020, cd. “Semplificazioni”, all’art. 2 co. 5 addirittura si stabilisce che, per le procedure sopra soglia comunitaria, deve essere nominato un RUP che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.

Da qui emergono nuovi poteri del RUP non espressamente dichiarati prima dal nostro codice dei contratti pubblici secondo cui il RUP valida e approva mediante un proprio atto formale tutte le fasi di acquisto: tale disposizione lascia qualche perplessità in relazione all’ampiezza di questi poteri, se possano considerarsi quindi “sconfinati” o se invece trovino un proprio limite. Forse le Stazioni Appaltanti potrebbero autoregolamentarsi per definire effettivamente la portata delle competenze possedute dal RUP anche e soprattutto per comprendere a quali responsabilità potrebbe andare incontro.

Il 30 luglio 2020 con la sentenza n. 1673 il Tar Sicilia, Palermo, ha definito il RUP quale dominus della gara in quanto titolare di quelle competenze amministrative e tecniche che si estendono su tutto il procedimento di acquisto o di realizzazione dell’opera o del servizio che lo rendono l’”anima che regge l’intero apparato pubblico delle gare”. In questo caso la ricorrente, a cui era stata rivolta la proposta di aggiudicazione, lamentava l’incompetenza del RUP nell’aver disposto l’esclusione a seguito di verifica sul possesso dei requisiti. I giudici hanno confermato che i poteri del Responsabile Unico del Procedimento si estendono fino al provvedimento di esclusione di un concorrente da una procedura di gara[1] e non solo, anche dopo la fase di aggiudicazione e fino alla stipula del contratto.

Ma ciò su cui andremo a concentrarci sono proprio quei poteri ispettivi del Responsabile Unico del Procedimento: una rilevante sentenza del  Tar Puglia, Lecce, sezione III, n. 311/2021 evidenzia come il RUP «non compia soltanto operazioni di carattere materiale, ma svolga anche attività giuridica esternata in veri e propri atti». Nel caso di specie la Commissione giudicatrice si trovava a valutare l’offerta tecnica dell’unica concorrente alla procedura di gara, attribuendo alla stessa un punteggio complessivo pari a 60 punti su un massimo di 70 previsti dalla lex specialis di gara. La stessa effettuava la proposta di aggiudicazione rimettendo gli atti al RUP. Quest’ultimo avanzava una richiesta alla Commissione mediante apposita nota con cui domandava se l’offerta tecnica esaminata e valutata potesse ritenersi idonea e adeguata rispetto alle richieste riportate nella lettera di invito in quanto dalle schede allegate ai verbali si notava che sul primo criterio il concorrente aveva ottenuto 0 punti (su un massimo di 40).

La ricorrente considerava questo comportamento un’ingerenza del RUP nel ruolo della Commissione giudicatrice e, conseguentemente, un eccesso di potere in violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. Il TAR non condivide la censura stabilendo il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento le cui funzioni non possono ridursi soltanto a quelle aventi carattere istruttorio.

Come già il Consiglio di Stato con sentenza n. 4401/2020 aveva evidenziato, ma anche il TAR Sicilia come suddetto, i giudici del TAR Puglia ritengono che i poteri del RUP si possano estendere finanche a comprendere ogni forma di controllo sull’operato della Commissione giudicatrice, potendo dunque richiedere una nuova valutazione delle offerte tecniche oppure una conferma dell’idoneità del punteggio attribuito a maggior ragione laddove abbia dei dubbi o riscontri delle irregolarità.

E’ importante tenere distinti, da una parte il verbale della Commissione giudicatrice contenente la proposta di aggiudicazione, dall’altra, l’atto formale con cui quell’aggiudicazione viene approvata (o respinta con conseguente non aggiudicazione della procedura) di competenza del RUP. Laddove la determina di aggiudicazione o di non aggiudicazione dovesse essere adottata da soggetto diverso dal RUP in ogni caso essa dovrà contenere espresso riferimento all’atto formale del RUP che ha svolto il proprio potere ispettivo sull’operato della Commissione giudicatrice.

Resta fermo che il RUP non debba alterare le attività di valutazione demandate alla Commissione giudicatrice, ma possiede un importante potere di controllo attraverso il quale svolge un’attenta indagine che potrebbe comportare una nuova valutazione delle offerte da parte della Commissione ma anche (come nel caso di specie) mettere in luce l’inadeguatezza di un’offerta tecnica.


[1] In merito si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104