Uno tra i principali obblighi cui devono adempiere le stazioni appaltanti per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione è quello della nomina, attraverso un atto formale del dirigente o di altro soggetto, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato le Linee Guida n. 3, recanti << Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni >>, con la Delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017, al fine di tener conto delle modifiche normative apportate al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) dal D.lgs. n. 56/2017 (il c.d. Correttivo).

Le Linee Guida n. 3 aggiornate, tra le altre cose, hanno apportate diverse modifiche alle caratteristiche e ai requisiti professionali necessari per il conferimento dell’incarico di RUP.

Innanzitutto, al nuovo par. 2.2 si afferma che il RUP deve essere un dipendente di ruolo della stazione appaltante, addetto all’unità organizzativa, inquadrato come dirigente o dipendente con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico di tale unità organizzativa, deve essere un dipendente con analoghe caratteristiche.

Inoltre, la prima parte del par. 2.4 aggiornato dispone che il RUP debba essere dotato di “competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere”.

La domanda qui sorge spontanea: che cosa succede se nell’organico della stazione appaltante non è compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria?

La risposta ci viene fornita dallo stesso paragrafo, il quale distingue due ipotesi:

–          nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice;

–          negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti, affidando, contemporaneamente, lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso di tali requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla Parte II, Titolo I e Titolo III, Sez. II, Capo III del Codice.

Per quanto riguarda specificamente i requisiti di professionalità che devono possedere i RUP negli appalti e nelle concessioni di servizi e per gli appalti di forniture, al paragrafo 7 sono state apportate diverse novità (vedi Tabella allegata all’articolo) tra le quali possiamo segnalare:

a)      per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso alternativamente di:

– un diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore (e non più obbligatoriamente da un istituto tecnico superiore) e un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture (e non più nel solo ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture, estendendo quindi il novero di soggetti che possono essere candidati a rivestire il ruolo di RUP);

– una laurea triennale e un’esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

– una laurea quinquennale e esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

b)      anche per procedure di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve possedere sia requisiti di idoneità professionale che una specifica esperienza.

Nello specifico, l’esperienza richiesta è stata estesa anche in questo caso alle “attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”.

Per procedure di importo superiore alla soglia comunitaria, possono svolgere le funzioni di RUP coloro che siano in possesso di una laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni negli ambiti sopra indicati. Possono altresì svolgere le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività sopra evidenziate.

c)      Per gli appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento (come nella precedente versione).

Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione.

In sintesi, potremmo affermare che, con le nuove Linee Guida ANAC n. 3, per poter ricoprire il ruolo di RUP si deve essere in possesso di un titolo di studio e di un’esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. Per gli appalti di particolare complessità si deve possedere un titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento.

La differenza principale con la versione precedente riguarda il fatto che, per gli appalti sotto soglia, non è più necessario il possesso del diploma di un istituto tecnico, requisito molto stringente che generava numerose difficoltà nella selezione dei RUP, specialmente in alcuni settori (es. servizi scolastici ed educativi).