Uno tra i principali obblighi cui devono adempiere le stazioni appaltanti per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione è quello della nomina, attraverso un atto formale del dirigente o di altro soggetto, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato le Linee Guida n. 3, recanti << Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni >>, con la Delibera ANAC n. 1007 del 11/10/2017, al fine di tener conto delle modifiche normative apportate al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) dal D.lgs. n. 56/2017 (il c.d. Correttivo).

Le Linee Guida n. 3 aggiornate, tra le altre cose, hanno apportate diverse modifiche alle caratteristiche e ai requisiti professionali necessari per il conferimento dell’incarico di RUP.

Innanzitutto, al nuovo par. 2.2 si afferma che il RUP deve essere un dipendente di ruolo della stazione appaltante, addetto all’unità organizzativa, inquadrato come dirigente o dipendente con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico di tale unità organizzativa, deve essere un dipendente con analoghe caratteristiche.

Inoltre, la prima parte del par. 2.4 aggiornato dispone che il RUP debba essere dotato di “competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere”.

La domanda qui sorge spontanea: che cosa succede se nell’organico della stazione appaltante non è compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria?

La risposta ci viene fornita dallo stesso paragrafo, il quale distingue due ipotesi:

–          nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l’art. 31, comma 6, del codice;

–          negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti, affidando, contemporaneamente, lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso di tali requisiti o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla Parte II, Titolo I e Titolo III, Sez. II, Capo III del Codice.

Per quanto riguarda specificamente i requisiti di professionalità che devono possedere i RUP negli appalti e nelle concessioni di lavori si dispone che il RUP debba essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non è prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

Al paragrafo 4.2 sono state previste cinque soglie di importo (invece che tre come nella versione precedente delle Linee Guida), per graduare meglio i requisiti demandati in ragione della complessità dell’affidamento (vedi Tabella allegata all’articolo).

Segnaliamo qui le differenze principali tra la vecchia e la nuova versione delle Linee Guida n. 3:

a)      per gli importi inferiori a 150.000 € (soglia introdotta con l’aggiornamento) si prevede come sufficiente il possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. Alternativamente, in caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo, affiancato, se lo richiede la particolarità dell’oggetto dell’appalto, da una struttura di supporto ai sensi dell’art. 31 comma 11 del codice.

b)      Nel caso di appalti di importo pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €, il RUP non deve più obbligatoriamente essere in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e di lavori, come previsto nelle precedenti Linee Guida.

Infatti, adesso, può essere nominato RUP anche chi, pur non avendo conseguito tale diploma, sia in possesso, alternativamente, di:

– una laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, l’abilitazione all’esercizio della professione nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza, almeno triennale, nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

– una laurea quinquennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, l’abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

c)      Negli appalti di importo pari o superiori a 1.000.000,00 € e inferiori alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

– laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b) del paragrafo 4.2, abilitazione all’esercizio della professione nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

– laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b) del paragrafo 4.2, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

– Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori (il riferimento non è più solo “all’ambito di affidamento di appalti e concessioni di lavori”, come nella versione precedente delle Linee Guida).

d)      Per quanto riguarda infine gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, non si hanno particolari cambiamenti rispetto alla precedente versione, se non che la previsione relativa all’esperienza pregressa: “nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori” è stata sostituita con l’inciso “nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori”.