Con la delibera n. 2 del 10 gennaio 2018 l’Anac ha adottato, ai sensi dell’art. 213 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, lo schema di disciplinare di gara per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (il Bando tipo n. 2).

Lo schema di disciplinare in questione è stato predisposto in conformità al bando tipo n. 1/2017, ancorché presenti delle peculiarità relative ai servizi di pulizie.

Anch’esso è corredato di una nota illustrativa, la quale però, a differenza di quella molto dettagliata che “accompagna” il Bando tipo n. 1”, si limita ad illustrare soltanto i punti salienti della disciplina dei servizi di pulizia.

Per quanto concerne il contenuto specifico del Bando tipo n. 2 riteniamo di particolare interesse le indicazioni fornite circa l’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) di riferimento per l’appalto dei servizi di pulizia.

 Lo schema di disciplinare al paragrafo 24 specifica che, ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2012, recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”, oppure, nel caso di bandi per l’affidamento dei servizi di sanificazione in strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 18 ottobre 2016 recante “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”.

In conseguenza a quanto sopra, le stazioni appaltanti dovranno predisporre la documentazione di gara coerentemente con quanto disposto dai CAM richiedendo ai concorrenti di presentare apposita documentazione salvo poi verificare il rispetto degli obblighi assunti dall’affidatario nello svolgimento del servizio.

 Tra i requisiti di partecipazione il Bando tipo n. 2 prevede la facoltà per la stazione appaltante di richiedere eventuali certificazioni del sistema di gestione della qualità e la certificazione del sistema di gestione ambientale Emas, considerata altresì l’evoluzione in atto del quadro di riferimento comunitario, il quale a breve richiederà il marchio di qualità ambientale per i servizi di pulizie.

Si evidenzia come a nostro avviso la facoltà di cui sopra non trovi riscontro nei CAM che invece stabiliscono l’obbligo dell’offerente di dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso della registrazione EMAS o ISO 14001 sono accettate parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

In relazione al contenuto della “busta B – offerta tecnica”, il Bando tipo n. 2 al paragrafo 16 dispone che, a pena di esclusione dalla procedura di gara, l’offerta tecnica debba rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 24 maggio 2012, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell’appalto.

Subito dopo impone ai concorrenti di fornire, a pena di esclusione, all’interno dell’offerta tecnica, l’elenco dei prodotti che si impegnano ad utilizzare nel rispetto dei CAM.

Nello specifico il D.M. 24 maggio 2012 al paragrafo 5.3 (“Specifiche tecniche”) dispone di elencare:

– i prodotti per l’igiene: detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari;

– i prodotti disinfettanti;

– gli altri prodotti (i prodotti diversi da quelli adesso elencati);

– i prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto.

 Infine si richiama l’allegato 2 al Bando tipo, contenente esempi di criteri di valutazione dell’offerta tecnica, che a titolo dimostrativo, alle tabelle C, riporta una serie di criteri premianti tratti dai CAM di riferimento, ai sensi degli articoli 34, comma 2 e 95, comma 6 del Codice dei contratti pubblici.

Il Bando-tipo acquisterà efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ancora non avvenuta.

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre già da ora le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo, in modo tale che l’Autorità possa tenerne di conto per eventuali aggiornamenti o integrazioni.