Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, cosiddetto “Semplificazioni” è stato pubblicato sulla GURI n. 178 del 16 luglio 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Le modifiche in esso contenute si applicano quindi a tutte le procedure di gara pubblicate o i cui inviti sono stati inviati a far data dal 17 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2021.

Il meccanismo dell’immediata entrata in vigore delle nuove disposizioni, che si conferma essere un’infelice costante nel campo della contrattualistica pubblica, ha creato e sta creando non poche difficoltà operative agli addetti ai lavori, anche perché il contenuto del Decreto non è sempre così cristallino e anche questa purtroppo non è una novità.

Il Decreto Semplificazioni contiene numerosi aggiornamenti nell’ambito dei contratti pubblici che, come già accennato, resteranno validi fino al 31/07/2021 e in alcuni casi si estendono anche alle gare in corso e ai contratti già stipulati alla data della sua entrata in vigore.

Vediamo quali sono le novità principali che impattano sui procedimenti di acquisto e sugli appalti delle Pubbliche Amministrazioni, sottolineando che non si tratta di una lista esaustiva di tutte le disposizioni contenute nel Decreto:

Art. 1 Procedure sotto soglia comunitaria.

  1. Tempistiche di affidamento: l’aggiudicazione degli affidamenti diretti deve avvenire entro 2 mesi dal loro avvio; mentre le procedure negoziate entro 4 mesi. Il non rispetto di queste tempistiche può essere valutato ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. È previsto un regime in deroga rispetto all’art. 36 co. 2 all’art. 157 co. 2 del Codice. Il Decreto Semplificazioni innalza infatti la soglia degli affidamenti diretti per forniture, lavori e servizi (compresi quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria inclusa la progettazione) a 150.000 euro. Da 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria, le Stazioni Appaltanti possono invece svolgere procedure negoziate a inviti in cui gli operatori economici devono essere individuati o mediante avvisi di indagine di mercato oppure tramite elenchi fornitori. Il numero di operatori da invitare è crescente all’aumentare del valore dell’appalto fino al raggiungimento della soglia comunitaria, che per i lavori ricordiamo essere di 5.350.000,00 euro.
  3. Per procedure negoziate sottosoglia comunitaria (ai sensi art. 1 co. 2 lett. b, del Decreto Semplificazioni), la Stazione Appaltante può scegliere se aggiudicare al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa; qualora opti per il prezzo più basso, c’è l’obbligo di prevedere l’esclusione automatica delle offerte anomale che opera qualora il numero di offerte in graduatoria sia pari o superiore a 5 e non più 10 come previsto dal Codice. Per quanto riguarda la scelta del criterio di aggiudicazione nell’ambito di affidamenti diretti di importo inferiore a 150.000 euro, si pone però il raccordo con l’art. 95 co. 3 del Codice per quanto riguarda i casi di applicazione obbligatoria del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
  4. Per le procedure sottosoglia disciplinate dal Decreto non è più obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria da parte dei concorrenti. Ove la Stazione Appaltante ritenga comunque opportuno richiederla e ne motivi le ragioni, il suo importo sarà dimezzato rispetto all’attuale previsione normativa del 2%, ferme restando le riduzioni dell’art. 93 co. 7 del Codice.

Riteniamo che la Stazione Appaltante per importi sotto soglia comunitaria possa comunque decidere di procedere con procedure ordinarie; in tal caso, non si applicano le deroghe sopra indicate che valgono solo per le procedure sotto soglia disciplinate dal decreto Semplificazioni.

Art. 2 Procedure sopra soglia comunitaria.

  1. Tempistiche di affidamento: l’aggiudicazione deve avvenire entro 6 mesi dall’avvio della procedura. Il non rispetto di queste tempistiche può essere valutato ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabile all’operatore economico, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
  2. In linea generale, le procedure da utilizzare sono quelle ordinarie tranne casi eccezionali (vedasi successivo punto c); le Stazioni Appaltanti possono però sempre ridurre le tempistiche di gara applicando i termini ridotti previsti all’art. 8 co. 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni.
  3. Le Stazioni Appaltanti possono ricorrere a procedure negoziate o in deroga al Codice dei Contratti qualora gli affidamenti (forniture, lavori e servizi compresi quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria inclusa la progettazione) siamo motivati dall’estrema urgenza al fine di superare gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività da essa imposti. Gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti si estendono anche nell’ambito degli altri (numerosi) settori individuati all’art. 2, co. 4 del Decreto Semplificazioni. Le Stazioni Appaltanti in questi ambiti operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, dal Codice antimafia, dai vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea e dalle disposizioni sul subappalto.

Art. 8 co. 1)  Semplificazioni per procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

  1. Tra le semplificazioni previste:
    • È sempre autorizzata la consegna dei lavori o l’avvio dell’esecuzione per forniture e servizi in via d’urgenza;
    • obbligo di sopralluogo solo se strettamente necessario in relazione all’oggetto dell’appalto;
    • possibilità di ridurre i termini delle procedure ordinarie per questioni di urgenza, senza necessità per la Stazione Appaltante di specificarle nell’atto che dispone la riduzione dei termini perché si presuppone che l’urgenza sia sempre sussistente;
    • possibilità di pubblicare gare anche non presenti in programmazione, purché la Stazione Appaltante provveda all’aggiornamento del programma entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto.

Art. 80 co. 5) Ulteriori modifiche

  1. È stata reintrodotta la possibilità di escludere un concorrente per irregolarità fiscali e contributive non definitivamente accertate, con tutte le difficoltà applicative che ne derivano, in primis le difficoltà di verifica da parte della Stazione Appaltante.
  2. Un altro ritorno al passato è rappresentato dalla possibilità per gli operatori economici di avanzare proposte di project financing anche in relazione a lavori presenti negli strumenti di programmazione.

Art. 8 co. 7) Sospensione del Codice dei Contratti.

  1. Prorogata al 31/12/2021 la sospensione, prevista dal Decreto Sblocca Cantieri, delle seguenti disposizioni del Codice:
    • obbligo di servirsi di centrali di committenza per i comuni non capoluogo;
    • divieto di appalto integrato;
    • entrata in vigore dell’albo dei commissari ANAC.
  2. È stata inoltre estesa al 31/12/2021 la possibilità di procedere all’inversione delle buste nelle procedure aperte anche nei settori ordinari.

Si sottolinea come non sia invece stata prorogata la sospensione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori prevista dall’art. 105 co. 6 del Codice che tornerebbe operativa dal 01/01/2021.

Continuate a leggerci: nelle prossime settimane pubblicheremo degli articoli di approfondimento sul contenuto del decreto Semplificazioni.