Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in seguito “Codice”) dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che “successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi” (art. 71).
Il 22 novembre 2017, proprio al fine di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti ex art. 213 del Codice, l’ANAC ha approvato, con delibera n. 1228, lo schema di disciplinare di gara per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (da ora in poi “Bando-tipo” o “Disciplinare-tipo”).
Per la redazione del suddetto Bando-tipo l’Autorità ha tenuto conto degli orientamenti più consolidati della propria attività interpretativa, di quella del Consiglio di Stato, nonché delle migliori pratiche constatate presso le amministrazioni aggiudicatrici[1].
Il Disciplinare-tipo predisposto prende in considerazione soltanto la procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, Codice per ragioni di semplificazione.
L’Autorità ha infatti scelto di predisporre il disciplinare per la tipologia più ricorrente e per rispondere alle esigenze di utilità pratica delle stazioni appaltanti.
Assodato ciò, nulla toglie che se una Stazione appaltante abbia intenzione di prevedere un Bando con aggiudicazione al prezzo più basso, possa adattare opportunamente questo, nella misura in cui sia compatibile.
Le norme del Disciplinare- tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte salve le parti espressamente indicate come “facoltative”, per le quali è consentita dal modello stesso una flessibilità applicativa.
Il Disciplinare proposto applica disposizioni che devono essere obbligatoriamente presenti nella documentazione di gara (secondo la normativa vigente), rappresentando inoltre il contenuto necessario del disciplinare – tipo, ai sensi dell’art. 71 del Codice e del relativo Allegato XII.
Peraltro, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, quando le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, purché non siano in contrasto con le norme di legge e siano adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 Codice).
Al contrario, le scelte effettuate dalla stazione appaltante tra le soluzioni consentite dalle prescrizioni indicate (dal Disciplinare) come facoltative, non costituiscono una deroga al modello e quindi non necessitano di una specifica motivazione. Ciò non toglie che, una volta che si sia optato per una soluzione, queste prescrizioni vengono ad integrare il contenuto del disciplinare di gara e l’amministrazione sarà tenuta ad attenervisi senza poter discostarsene.
All’interno del modello vi sono tutti gli elementi fondamentali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara, fornendo un elenco tendenzialmente esaustivo delle fattispecie che in concreto si possono verificare.
Per quanto riguarda le gare telematiche il disciplinare-tipo suggerisce alle stazioni appaltanti l’adozione di appositi regolamenti interni di disciplina che possono essere richiamati nel bando. Inoltre specifica che l’opzione di porre in essere una gara telematica costituisce di per sé idonea motivazione a derogare al disciplinare, relativamente agli aspetti che devono essere modificati per gestire la gara telematicamente.
Il Bando-tipo acquisterà efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale ancora non è avvenuta, ma dovrebbe essere questione di giorni.
Per di più, come ogni atto di regolazione, il Disciplinare-tipo sarà sottoposto ad una verifica di impatto che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre nel frattempo l’Autorità invita le stazioni appaltanti e gli operatori economici a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo, delle quali verrà tenuto conto per l’aggiornamento o per eventuali integrazioni dello stesso.
[1] V. Nota illustrativa al Bando-tipo.