Il TAR della Toscana, con la sentenza n. 1391 del 29 ottobre 2018, ha ribadito che in una gara l’apertura delle buste economiche non può precedere l’accertamento dei requisiti formali per l’ammissione alla procedura.
Il Giudice amministrativo toscano ritiene che la rigida successione del procedimento di selezione sia tale da imporre che una prima fase della procedura sia dedicata all’esame dei requisiti di ammissione dei concorrenti e si concluda con una decisione relativa a questi, e che solo successivamente venga espletata una seconda fase per l’esame del merito delle offerte delle imprese ammesse.
Corollario di questa impostazione è il principio per il quale le diverse fasi della gara non possano essere oggetto di inversione, in quanto la preventiva conoscenza dell’offerta economica potrebbe influire non solo sui giudizi da assegnare alla qualità delle offerte, ma anche sulle decisioni in merito all’ammissione dei concorrenti alla procedura.
Nello specifico caso della Toscana possiamo segnalare che la legge regionale n. 46 del 06/08/2018 (in vigore dall’11 agosto 2018), recante “Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche – modifiche alla Legge regionale 38/2007”, ha introdotto alcune misure di semplificazione per le procedure negoziate, tra le quali la previsione della possibilità per le stazioni appaltanti – nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – di scegliere (specificandolo nella lettera d’invito) di esaminare le offerte economiche prima di procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti.
Peraltro, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare questa legge regionale, perché ritenuta lesiva del principio di tutela della concorrenza e, perciò, in contrasto con l’ordinamento europeo e con l’art. 117 comma 1 e 2 lett. e) della Costituzione.