Con la risposta a interpello n. 7 del 5 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ imposta di bollo sulle istanze di partecipazione nell’ambito delle procedure di gara.

In particolare, ha chiarito che nelle procedure di gara negoziate la domanda di partecipazione non debba essere assoggettata ad imposta di bollo in quanto, trattandosi di procedure ad invito, non sarebbe necessaria una formale istanza di partecipazione da parte degli operatori economici. Per le indagini di mercato, trattandosi di procedure non impegnative per la Stazione Appaltante, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in modo analogo, ritenendo che neanche le richieste di invito alla (successiva) gara negoziata rientrino tra quelle da assoggettare a suddetta imposta.

Con la risposta a interpello del 5 gennaio, viene inoltre ribadito che “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo”; ne deriva pertanto che il versamento dell’imposta di bollo in relazione all’offerta economica è obbligatorio per il solo aggiudicatario.