La sentenza n. 581/2018 del Tar Umbria Sezione I Perugia ha sancito l’illegittimità della previsione del bando di gara che attribuisce un punteggio per l’offerta di eventuali << ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica >>.
Oggetto della pronuncia del Tribunale umbro è una gara d’appalto per affidare il servizio di pulizia che prevedeva, tra i parametri da valutare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio consistente per chi avesse offerto un surplus di ore di lavoro.
La seconda classificata ha impugnato gli atti di gara, contestando in particolare il punteggio attribuito al surplus orario, dato che non sembra essere un elemento qualitativo.
La stazione appaltante ha dichiarato che, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, l’offerta di un servizio di pulizia << può essere migliorata soltanto attraverso la implementazione dell’orario di attività aventi natura manuale, essendo sostanzialmente collegabile all’intensità e frequenza dell’uso del personale dedicato al servizio >>.
Il giudice amministrativo ha accolto il ricorso, evidenziando, tra le altre cose, che l’elemento valutativo dell’offerta tecnica, << laddove si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall’Amministrazione in base alle proprie esigenze, appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta >>.
Secondo il Tar con questo espediente si è inserito nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica una << indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive >>, finendo così per togliere “peso” alla valutazione dell’offerta tecnica e per << attribuire un peso determinante al valore dell’offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima >>.
Il Tar conclude segnalando che una predisposizione dei criteri del genere determina anche << un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori >>, perché l’offerta di ore ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica finisce per incidere sul costo della manodopera, << modificando in modo significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale >>.