Nell’impostare una procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante può prevedere di applicare la cosiddetta “riparametrazione” dei punteggi tecnici.

Che cosa è la riparametrazione e a che cosa serve?

Quando il punteggio tecnico è suddiviso in più criteri e in particolare quando ciascuno di questi è ulteriormente ripartito in sub-criteri, ognuno con un suo punteggio massimo, è probabile che a seguito della valutazione dell’offerta tecnica operata dalla commissione giudicatrice nessun concorrente ottenga il punteggio massimo previsto per il singolo criterio, dal momento che il punteggio ottenuto per ciascun singolo criterio è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun sub-criterio. La Stazione Appaltante, per riallineare i punteggi ottenuti dai concorrenti a quelli massimi previsti negli atti di gara, può procedere alla riparametrazione del punteggio ottenuto dal concorrente in ciascun criterio al valore massimo fissato a monte. Questa appena descritta è la “prima riparametrazione”, che si attua a livello di ogni singolo criterio di valutazione dell’offerta tecnica, utile in particolare quando gli stessi sono suddivisi in sub-criteri.

La Stazione Appaltante può altresì prevedere una “seconda riparametrazione” da applicare al punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente dato dalla somma dei punteggi assegnati in ciascun criterio dell’offerta tecnica. La seconda riparametrazione serve a riallineare il punteggio tecnico ottenuto dai concorrenti al peso ponderale attribuito dalla Stazione Appaltante all’offerta tecnica rispetto all’elemento economico (es. 70/100), al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio inizialmente previsto anche se nessun concorrente ottiene, a seguito della valutazione della commissione, il punteggio tecnico massimo previsto dalla lex specialis di gara.

Come scrive l’Anac nelle Linee Guida n. 2 sull’Offerta economicamente più vantaggiosa: “In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall’offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente”. La riparametrazione quindi consiste, di fatto, in un’operazione matematica che permette di riallineare i punteggi a quelli previsti per l’elemento di partenza.

Entrambe le riparametrazioni sopra indicate sono facoltative, quindi la Stazione Appaltante deve disciplinarne l’applicazione a monte negli atti di gara. La Stazione Appaltante può quindi decidere se applicare la prima riparametrazione, la seconda o entrambe, oppure se non procedere affatto alla riparametrazione.

Un quesito diffuso quando si parla di riparametrazione riguarda il punteggio da prendere in considerazione per calcolare la soglia di anomalia: il punteggio tecnico ottenuto dal concorrente prima della riparametrazione o quello, più elevato, ottenuto a seguito dell’applicazione della stessa?

Le sopra richiamate Linee Guida Anac n. 2 sembrano aver messo un punto fermo, sancendo che: “Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni”. Questa previsione è presente anche nei bandi tipo dell’Autorità. Parte della giurisprudenza, però, ritiene che per individuare se un’offerta, in relazione al parametro tecnico, superi o meno la soglia di anomalia, vada considerato il punteggio pre-riparametrazione (citiamo: Tar Veneto, Venezia, sez. I, 09 febbraio 2018, n. 145); altra giurisprudenza invece condivide le conclusioni dell’Anac (vedasi: Consiglio di Stato, sez. 5^ – 16 aprile 2019, n. 2496). Considerando l’assenza di previsioni normative certe e indicazioni univoche a livello giurisprudenziale, consigliamo di disciplinare nel dettaglio gli aspetti della riparametrazione e della verifica di anomalia nella legge di gara che regolerà lo svolgimento della procedura. Va comunque ricordato che la Stazione Appaltante che voglia discostarsi dalle Linee Guida Anac e dal Bando Tipo deve opportunamente motivarne le ragioni nella determina a contrarre.

Un’altra questione legata alla valutazione delle offerte tecniche che si interseca con la riparametrazione è quella della previsione di una soglia di sbarramento, per la quale i concorrenti che a seguito della valutazione della commissione non ottengono un punteggio almeno pari al minimo indicato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, non sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche venendo di fatto esclusi dalla procedura. Anche la previsione di una soglia di sbarramento è facoltativa e deve quindi essere prevista a monte nella lex specialis.

Nei casi in cui la Stazione Appaltante prevede sia la soglia di sbarramento che la riparametrazione, sorge il dubbio se lo sbarramento debba essere fatto prima o dopo l’applicazione di quest’ultima. Anche sul punto non ci sono previsioni normative certe e neppure l’Anac chiarisce la questione. Dobbiamo quindi rifarci agli orientamenti giurisprudenziali che in merito danno un’indicazione abbastanza univoca: la soglia di sbarramento va applicata al punteggio tecnico ottenuto dai concorrente prima della riparametrazione (vedasi: Tar Basilicata, sez. I, 26 maggio 2017[1]; Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 12 giugno 2017, n. 2852n. 384; TAR Roma, 22.07.2019 n. 9781).

Anche nel caso della previsione della soglia di sbarramento, consigliamo di disciplinare attentamente la sua applicazione e come interagisce con l’istituto della riparametrazione, ove previsto, all’interno della lex specialis.


[1] Questa sentenza, nello specifico, prevede che se è prevista solo la “prima riparametrazione”, la soglia di sbarramento va applicata al punteggio tecnico ottenuto dai concorrente dopo la suddetta prima riparametrazione; se è prevista anche (o solamente) la “seconda riparametrazione”, la soglia di sbarramento va applicata prima della seconda riparametrazione