Gli obblighi di pubblicazione degli atti relativi alla contrattualistica pubblica derivano dalla necessità di rispondere al principio comunitario di garanzia della massima trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile di operatori economici alle procedure di gara ad evidenza pubblica.
Nel presente articolo ci concentreremo sulla pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara da parte delle Stazioni Appaltanti.
I riferimenti normativi che disciplinano tale materia sono riconducibili agli articoli 36 c. 9 (in ambito di procedure ordinarie di cui agli articoli 60 e 61 del Codice dal valore inferiore alla soglia comunitaria) 70, 71, 72 e 98 del D.lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) e al D.M. 2 dicembre 2016 emanato dal Ministero elle infrastrutture e dei trasporti (di seguito D.M.).
La pubblicazione da parte delle Stazioni Appaltanti dei bandi di gara o degli avvisi ad essi connessi (c.d. “pubblicità legale”) interessa tutte le procedure di gara aventi evidenza pubblica, quali le procedure ordinarie (aperte e ristrette) e i sistemi dinamici di acquisizione, a prescindere dal loro valore economico, il quale deve essere preso in considerazione al solo fine dell’individuazione dei canali attraverso cui gli avvisi devono essere pubblicati; si rende infatti necessario fare una distinzione tra gli appalti di valore inferiore e superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 comma 1 del Codice.
Quali altri dati incidono sulle modalità di pubblicazione degli avvisi di gara? Dato da tenere in considerazione è quello relativo alla tipologia di appalto, rendendo necessaria l’ulteriore distinzione tra appalti di forniture e servizi e quelli aventi ad oggetto lavori.
Ultima distinzione necessaria, ma non per importanza, è quella che definisce se trattasi di procedura di appalto o di concessione.
Prima di descrivere nel dettaglio le modalità di pubblicazione degli avvisi di gara si ritiene doverosa la seguente premessa.
Per quanto previsto agli articoli 29 c. 2, 73 c. 4 e 216 c. 11 del Codice, gli avvisi e i bandi di gara dovrebbero essere pubblicati a livello nazionale sulla piattaforma digitale istituita presso A.N.AC.. Non essendo ancora tale piattaforma operativa, l’obbligo di pubblicazione a livello nazionale deve continuare ad essere assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale dedicata ai contratti pubblici.
Segue un riassunto delle modalità di pubblicazione dei bandi di gara.
I bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture e servizi dal valore inferiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati sulla GURI, ed entro 2 giorni, sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.). Per la regione Toscana, ad esempio, quest’ultimo obbligo può essere assolto tramite la trasmissione dei dati sul portale SITAT.
I bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture, servizi, lavori e concessioni dal valore superiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati, oltre che attraverso i canali decritti al punto precedente, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) (art. 72 del Codice), nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale nel luogo in cui si svolgono i contratti (art. 3 c. 1 lett. b del D.M.).
La pubblicazione in GURI degli avvisi di cui al presente punto deve avvenire entro 6 giorni dalla data di pubblicazione in GUUE, mentre sulla piattaforma informatica del MIT/sistemi informatizzati regionali entro 2 giorni lavorativi dalla GURI.
Gli avvisi sono pubblicati sui quotidiani dopo 12 giorni dalla trasmissione (e non pubblicazione!) alla GUUE oppure dopo 5 giorni da detta trasmissione nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia usufruito delle riduzioni dei termini di cui agli artt. 60 e 63 del Codice.
I bandi di procedure di gara ordinarie aventi ad oggetto appalti di lavori dal valore inferiore ad € 500.000,00 devono essere pubblicati nell’albo pretorio del Comune dove si svolgono i lavori ai sensi dell’art. 36 c. 9 del Codice e art. 2 c. 6 del D.M., oltre che sul profilo del committente, sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali.
Per le concessioni di importo inferiore ad € 500.000,00 sorge un dubbio in merito ai canali attraverso cui ottemperare agli obblighi di pubblicità. L’art. 3 c. 1 lett. a) del D.M. associa infatti le concessioni agli appalti di lavori, ma solamente per importi compresi tra € 500.000,00 e la soglia comunitaria.
In tali casi si ritiene opportuno continuare a far valere la regola generale di cui all’art. 73 c. 5 del Codice secondo la quale “Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC (GURI)”. Ne consegue pertanto che i bandi e gli esiti relativi a concessioni dal valore inferiore ad € 500.000,00 debbano essere pubblicati in GURI.
I bandi di procedure di gara ordinarie aventi ad oggetto appalti di lavori e concessioni dal valore superiore ad € 500.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati sulla GURI, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale nel luogo in cui si svolgono i contratti (art. 3 c. 1 lett. a del D.M.), sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali.
Per le procedure di cui al presente punto la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani deve avvenire entro 5 giorni dalla data ti pubblicazione in GURI.
All’articolo 3 c. 1 del D.M. non sono precisati i tempi di pubblicazione relativi alle concessioni, ma data l’analogia agli appalti di lavori di cui alla lett. a) del citato articolo, si ritiene che a queste debbano essere applicati i medesimi tempi previsti per detti lavori.
Per quanto riguarda gli esiti di gara i canali attraverso i quali deve avvenire la pubblicazione sono i medesimi previsti per i bandi trattati in precedenza. Gli articoli che regolano questa tipologia di avvisi sono il 98 del Codice e ed il 4 del D.M.
In caso di procedure di gara aventi valore superiore alla soglia comunitaria la pubblicazione dell’esito di gara deve essere pubblicato in GUUE entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (art. 98 c. 1 del Codice) e a seguire le ulteriori pubblicazioni previste per i bandi di gara.
In caso di procedure sotto soglia comunitaria e di importo superiore a € 500.000,00 la pubblicazione in GURI deve avvenire entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione (art. 4 c. 1 lett. b del D.M.), e a seguire le pubblicazioni previste per i bandi di gara.
Si segnala che l’articolo 4 del D.M. contiene esclusivamente il riferimento ai lavori; riscontriamo pertanto un vuoto normativo relativamente ai tempi della prima pubblicazione dell’esito di gara per le procedure aventi ad oggetto forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Per tali procedure si ritiene quindi opportuno adottare lo stesso criterio previsto per i lavori, quindi rispettare il termine dei 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
Le spese inerenti alle pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e bandi di gara (su GURI e quotidiani, vista la gratuità della GUUE e degli altri sistemi informatizzati) devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Pubblica Amministrazione & Mercato, in qualità di concessionaria del Poligrafico dello Stato, gestisce il servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che su tutti gli altri canali previsti dalla normativa vigente e richiamati nel presente articolo.
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