L’art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici dispone la sospensione dei contratti durante il loro periodo di efficacia per circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (co. 1), oppure per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica (co. 2). La sospensione può anche essere parziale come previsto al co. 4, per cui l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili. Anche se la terminologia utilizzata dal Codice è prettamente riferita ai lavori, l’istituto della sospensione si applica anche a forniture e servizi (co. 7).
Nei casi di cui al comma 1 la sospensione è disposta dal D.L. o dal DEC e comunicata al RUP, inoltrando a quest’ultimo apposito verbale di sospensione entro cinque giorni dalla sua redazione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni contrattuali, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
La necessità di una sospensione può essere valutata e disposta direttamente dal RUP nei casi di cui al comma 2. Per questa tipologia, qualora la sospensione si protragga per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o comunque quando superi sei mesi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
Il comma 3 dell’art. 107 prevede che la sospensione sia disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
La sospensione contrattuale è molto utilizzata nel periodo attuale, in cui con la chiusura di interi comparti industriali e di servizi pubblici (si pensi ad esempio alle scuole) ha determinato l’impossibilità oggettiva di eseguire regolarmente molti contratti pubblici.
Ci sono però due aspetti problematici che stanno emergendo:
- La sospensione può essere disposta solo a contratti in corso e per i quali, al momento della firma, non erano note le condizioni che avrebbero determinato la sospensione. Il problema si pone per gli appalti già aggiudicati ma per i quali non è ancora stato firmato il contratto: come ci si comporta in questi casi? Stando al tenore dell’art. 107, non si può firmare il contratto e sospenderne subito dopo l’esecuzione richiamando la situazione emergenziale attuale perché è già conosciuta al momento della firma. In questi casi, le soluzioni potrebbero essere o quella di rinviare la sottoscrizione del contratto al momento in cui l’attività potrà essere effettivamente svolta, con il consenso dell’aggiudicatario, oppure in caso di impossibilità solo parziale di esecuzione della prestazione contrattuale procedere alla sottoscrizione attivando il quinto d’obbligo di cui all’art. 106 co. 12 del Codice in riduzione delle prestazioni contrattuali. L’attivazione del quinto d’obbligo, come indica il nome stesso, è però possibile solo entro il limite del 20% in aumento o riduzione del valore contrattuale, al superamento del quale il contratto può essere risolto.
- La determinazione del nuovo termine contrattuale: se è più lineare definire un nuovo termine contrattuale nel caso dei lavori o comunque in quei contratti in cui è presente un cronoprogramma delle attività da eseguire al fine di realizzare un servizio o una fornitura o un’opera specifica per le quali la sospensione porterà a uno slittamento del termine contrattuale pari al periodo di sospensione – fatta salva la revisione delle tempistiche di esecuzione qualora le misure che saranno adottate nella “fase 2” del Covid-19 impongano dei rallentamenti alle modalità di esecuzione stabilite ante-coronavirus, potrebbe essere più problematica la situazione per servizi o forniture continuativi. In questi ultimi casi infatti la revisione del termine contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione potrebbe comportare la contestazione da parte degli altri operatori presenti sul mercato. La soluzione di individuare un nuovo termine contrattuale appare difficilmente sostenibile in particolare negli accordi quadro, nei quali non viene garantito un minimo contrattuale all’appaltatore che viene remunerato solo per l’attività che è effettivamente chiamato a svolgere. Si consiglia quindi di valutare attentamente la modalità di ridefinizione di un nuovo termine contrattuale per questa tipologia di appalti.
La situazione attuale è complessa e nuova: gli istituti previsti dal Codice non sono completamente idonei ad affrontarla in quanto non ci sono delle situazioni pregresse analoghe. Servirebbero perciò delle indicazioni chiare e studiate appositamente in relazione della situazione emergenziale che stiamo vivendo, per fornire soluzioni e risposte ad hoc in tema di sospensione ed esecuzione contrattuale al tempo del coronavirus, che auspichiamo arrivino presto.