Il decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, è intervenuto anche sul co. 18 dell’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando l’istituto dell’anticipazione del prezzo ai contratti che prevedono “prestazioni”.

Utilizzando questa terminologia generica è stata di fatto estesa anche a forniture e servizi l’anticipazione del prezzo, fattispecie ormai ben conosciuta nel mondo degli appalti di lavori pubblici. Si tratta di un’eccezione al generale divieto di anticipazione del prezzo nei contratti pubblici previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 79/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997.

In che cosa consiste l’anticipazione del prezzo? Vediamolo insieme.

Mediante questo istituto, l’appaltatore ha diritto a un anticipo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari al 20% del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Quale condizione per il versamento dell’anticipazione, l’appaltatore dovrà costituire a favore della Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il co. 18 dell’art. 35 specifica anche le modalità di svincolo della garanzia stessa.

A questo punto, sorge spontanea una domanda: l’anticipazione del prezzo è veramente utile negli appalti di forniture e servizi?

La ratio di questo istituto è quella di permettere all’appaltatore di organizzarsi prima dell’avvio della prestazione, quindi per quanto attiene agli appalti di lavori pubblici si tratta, ad esempio, di sostenere le spese per organizzare il cantiere o per dotarsi dei mezzi necessari, etc. Nel mondo dei lavori, infatti, le spese iniziali che deve sostenere l’appaltatore sono spesso rilevanti.

Nell’ambito di forniture e servizi non sempre è così; si pensi ad esempio a forniture o a servizi in cui non sia necessaria una rilevante (e costosa) organizzazione preliminare all’avvio della prestazione. Ancora diverso e degno di riflessione è il caso degli accordi quadro, in cui non sussiste un valore contrattuale (né  minimo né massimo) garantito per l’appaltatore; in questo caso verrebbe da chiedersi: anticipazione di quale prezzo? Forse quello dei singoli appalti specifici? Sicuramente avrebbe più senso, ma con ripercussioni sulle tempistiche di avvio delle prestazioni non trascurabili, legate anche agli adempimenti contabili a carico delle Stazioni Appaltanti per disporre l’erogazione dell’anticipazione. Negli accordi quadro di forniture e servizi, la Stazione Appaltante potrebbe quindi valutare la possibilità di prevedere la non applicazione dell’anticipazione del prezzo, in virtù delle specificità dell’accordo quadro stesso.

Negli appalti di forniture e servizi inoltre, dove non sussiste un interesse concreto all’ottenimento di questa anticipazione, prevederla tout court implicherebbe per l’appaltatore l’obbligo di presentazione di una garanzia fidejussoria ulteriore a quella definitività di cui all’art. 103 del Codice, anche nei casi in cui non sia ritenuta utile.

Una soluzione per contemperare sia la previsione normativa che le reali esigenze degli operatori economici potrebbe essere quella di disporre l’erogazione dell’anticipazione del prezzo negli appalti di forniture e servizi “a richiesta” dell’appaltatore. Almeno in attesa di conoscere le effettive ripercussioni operative del novellato co. 18 dell’art. 35 del Codice e le prime pronunce giurisprudenziali sulla questione.